TITOLO I
LA MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA
NAZIONALE LEGIONARIA E SUE
SPECIALITÀ (CONFINARIA, CONTRAEREA, MARITTIMA).
Articolo 1
La milizia volontaria per la sicurezza
nazionale, istituita con R.D. 14 gennaio 1923, n. 31, e
ripartita successivamente con altre disposizioni in
milizia legionaria e sue specialità (confinaria,
contraerea «M.A.C.A.», marittima «Milmart») è sciolta.
Non sono permesse formazioni a
carattere e inquadramento militare di qualsiasi partito.
Articolo 2
Il personale non in servizio permanente
della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue
specialità delle classi attualmente alle armi - e delle
classi per unità di prima linea per gli ufficiali - passa
nei ruoli della forza armata con la quale presta
attualmente servizio col grado ricoperto nella forza
armata di provenienza.
Il rimanente personale non in servizio permanente viene
ricollocato in congedo nella forza armata di provenienza
col grado in essa ricoperto.
Articolo 3
Gli ufficiali in servizio permanente
proveniente dalla eguale categoria degli ufficiali delle
forze armate possono chiedere di essere riammessi nella
forza armata con la quale prestano attualmente servizio.
Sulla riammissione giudicano
insindacabilmente i Ministri interessati che determinano,
per i riammessi, grado ed anzianità.
I rimanenti ufficiali in servizio
permanente, e quelli che non presentino tale domanda o non
la vedano accolta, seguono le sorti degli ufficiali non in
servizio permanente, e sono ammessi al trattamento di
quiescenza o di pensione loro spettante a norma delle
leggi in vigore. In luogo del trattamento di quiescenza
può essere concesso, in base a valutazione insindacabile
fatta caso per caso dai Ministri competenti, il
trattamento di pensione in misura non superiore al minimo
in rapporto al grado militare ricoperto dell'ufficiale.
Egualmente si provvede per il personale
in servizio permanente non avente grado di ufficiale.
Articolo 4
Armi, equipaggiamenti e materiali di
ogni genere della milizia legionaria e sue specialità
saranno assunti in carico dagli enti del Regio esercito
(della Regia marina per la «Milmart») che saranno
stabiliti dagli Stati Maggiori competenti.
Le caserme ed i locali, comunque
assegnati alla milizia di cui sopra, saranno presi in
consegna dalle autorità militari competenti per
territorio.
TITOLO II
LA MILIZIA FERROVIARIA
Articolo 5
I compiti espletati dalla milizia
ferroviaria vengono assunti dall'Arma dei carabinieri
Reali e dall'autorità di pubblica sicurezza secondo
disposizioni particolari da emanarsi con decreto reale
sulla proposta dei Ministri per l'interno e per le
comunicazioni, d'intesa con il Ministro per la guerra.
Gli appartenenti alla milizia
ferroviaria rientrano nei ranghi del personale civile
dell'Amministrazione ferroviaria da cui vennero tratti,
secondo i gradi e le categorie di spettanza, a giudizio
insindacabile dell'Amministrazione competente.
A quelli eventualmente estranei si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.
Articolo 6
----------
Articolo 7
Le armi e gli equipaggiamenti militari
saranno versati agli enti del Regio esercito designati dal
competente Stato Maggiore. I locali attualmente occupati
dalla milizia ferroviaria saranno restituiti
all'amministrazione ferroviaria insieme con gli
arredamenti, materiali e mezzi di trasporto di pertinenza
della stessa.
TITOLO III
LA MILIZIA POSTELEGRAFONICA
Articolo 8
La milizia postelegrafonica è sciolta.
I compiti dalla stessa espletati vengono restituiti agli
organi ai quali già competevano.
Articolo 9
Gli appartenenti alla milizia
postelegrafonica rientrano nei ranghi del personale civile
dell'Amministrazione postelegrafonica da cui vennero
tratti, secondo i gradi e le categorie di spettanza, a
giudizio insindacabile dell'Amministrazione competente.
A quelli eventualmente estranei si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.
Articolo 10
Le armi e gli equipaggiamenti militari
saranno versati agli enti del Regio esercito designati dal
competente Stato Maggiore. I locali attualmente occupati
dalla suddetta milizia saranno restituiti
all'Amministrazione postelegrafonica insieme con gli
arredamenti, materiali e mezzi di trasporto di pertinenza
della stessa.
TITOLO IV
LA MILIZIA STRADALE
Articolo 11
La milizia stradale è sciolta. I
compiti dalla stessa espletati vengono restituiti all'Arma
dei carabinieri Reali ed agli altri organi ai quali già
competevano.
Articolo 12
Il personale della milizia stradale in
servizio permanente può chiedere l'ammissione nei ruoli in
servizio permanente dell'Arma dei carabinieri Reali.
L'ammissione è indipendente dal
requisito del limite di altezza per gli ufficiali.
Il Ministro per la guerra, sentito il
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali,
giudica insindacabilmente sull'ammissione e determina, per
ciascuno, grado ed anzianità.
Gli ammessi nell'Arma dei carabinieri
Reali saranno impiegati per la costituzione di una
specialità, in aumento agli organici previsti per l'Arma.
AI personale non in servizio permanente
si applicano le disposizioni di cui all'art. 2.
Articolo 13
I locali attualmente occupati dalla
milizia stradale sono restituiti all'Amministrazione che
li concedette; in mancanza sono presi in consegna
dall'Arma dei carabinieri Reali.
Per il rimanente si applicano le
disposizioni di cui all'art. 4.
TITOLO V
LA MILIZIA PORTUARIA
Articolo 14
La milizia portuaria è sciolta. I
compiti dalla stessa espletati vengono restituiti all'Arma
dei carabinieri Reali ed agli altri organi ai quali già
competevano.
Articolo 15
Al personale della milizia portuaria si
applicano le disposizioni di cui all'art. 12.
Articolo 16
I locali attualmente occupati dalla
milizia portuaria sono restituiti alla Amministrazione che
Il concedette; in mancanza sono presi in consegna
dall'Arma dei carabinieri Reali. Per il rimanente si
applicano le disposizioni di cui all'art. 4.
TITOLO VI
LA MILIZIA FORESTALE
Articolo 17
La milizia forestale passa a costituire
con i suoi quadri il Real Corpo delle foreste, a cui è
affidata anche la custodia dei Regi tratturi e la
vigilanza sulla pesca nelle acque interne.
Con decreto Reale sulla proposta del
Ministro per l'agricoltura e per le foreste saranno
determinate le modalità di attuazione pel ripristino del
Real Corpo delle foreste ed i compiti allo stesso
assegnati, nonché la foggia delle divise.
NORME TRANSITORIE
Articolo 18
Il personale delle milizie legionaria e
speciale che, in applicazione del presente decreto, deve
essere collocato in congedo, rientra nella piena
disponibilità dei distretti militari di appartenenza e
degli altri enti competenti alla tenuta a ruolo della
forza in congedo, se questi si trovano in zona già libera.
Gli appartenenti a distretti con sede
in territorio ancora non libero dalla occupazione tedesca
seguono le sorti del personale delle forze armate in
analoghe condizioni. Alla temporanea sistemazione sarà
provveduto con apposite disposizioni per la esecuzione del
presente decreto.
Articolo 19
Tenuto conto delle esigenze belliche
attuali, è data facoltà ai Ministri per la guerra e per la
marina di provvedere, con appositi decreti, e nei limiti
dello stretto indispensabile, a mantenere nel grado
attuale, fintanto che non sia possibile la loro
sostituzione, gli ufficiali delle disciolte milizie
M.A.C.A.» e «Milmart» non aventi grado
di ufficiale nelle forze armate di provenienza.
Articolo 20
Il presente decreto entrerà in vigore
nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e
sarà presentato alle Assemblee legislative per la
conversione in legge.
I1 Capo del Governo è autorizzato alla presentazione
del relativo disegno di legge.