Disposizioni varie e transitorie

 

Disposizioni varie

 

La suddivisione delle varie armi, unità o corpi in minori reparti o elementi ed il numero dei reparti e degli elementi stessi, degli istituti, degli stabilimenti previsti nella presente legge, ove non siano in essa specificatamente indicati, saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

 

La ripartizione degli ufficiali superiori ed inferiori di ciascuna arma, corpo o servizio tra i vari enti previsti dalla presente legge e tra i loro elementi è stabilita dal Ministro per la guerra con apposite tabelle graduali e numeriche.

 

Le tabelle organiche degli ufficiali generali, superiori ed inferiori, stabilite dalla presente legge comprendono tutti gli ufficiali impiegati nei vari enti dell'amministrazione della guerra (centrali o periferici) nonché quelli assegnati alla parte coloniale del regio esercito o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Non sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma di fanteria gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra dell'arma stessa riassunti in servizio ai sensi delle disposizioni contenute nella legge sullo stato degli ufficiali del regio esercito.

Qualora il numero degli ufficiali comandati presso le altre amministrazioni subisca, entro l'anno solare, notevoli variazioni in confronto a quanto risultava alla data di entrata in vigore della presente legge:

in caso di diminuzione, il Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze deve procedere, in un adeguato periodo di tempo, alla correlativa riduzione di organici, provvedendo al riassorbimento graduale della eccedenza che risulterà a seguito della riduzione stessa. Tale riassorbimento deve effettuarsi in modo da non arrecare perturbamento al normale sviluppo dell'avanzamento dei quadri;

in caso di aumento, il Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze è autorizzato ad aumentare, in un adeguato periodo di tempo, di altrettanto, gli organici dell'arma o del corpo o del servizio interessato, fermo restando il criterio di cui al comma precedente.

 

Gli ufficiali di complemento non sono compresi negli organici stabiliti dalla presente legge.

Il loro numero è variabile, dipendentemente dal gettito che annualmente si ottiene in virtù delle disposizioni vigenti per il reclutamento degli ufficiali del regio esercito.

 

Il Ministro per la guerra ha facoltà di trattenere alle armi, a domanda, per il periodo di un anno, i sottotenenti di complemento dal giorno in cui abbiano compiuto il servizio di prima nomina prescritto dalle disposizioni sul reclutamento.

Allo scadere del periodo di servizio di un anno, l'ufficiale può chiedere di essere trattenuto in servizio solo per un secondo anno.

L'ufficiale che abbia compiuto lodevolmente i due anni di servizio di cui ai due precedenti commi ha diritto, nei concorsi per le ammissioni ai pubblici impieghi, a parità di merito, alla preferenza di cui al n. 9 dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, nei concorsi banditi dall'amministrazione centrale della guerra nonché alla precedenza sulla categoria indicata al n. 10 dell'art. 1 del medesimo regio decreto-legge.

Gli ufficiali trattenuti a mente del presente articolo sono compresi nel numero medio degli ufficiali di complemento che possono essere assunti annualmente per il servizio di prima nomina giusta la legge di bilancio.

 

Il numero degli ufficiali in servizio a norma del precedente art. 43 non deve essere superiore a 1500.

A decorrere dall'anno 1950, tale numero sarà gradualmente ridotto a 800; la riduzione sarà effettuata nella misura di 82 ufficiali all'anno, sino a raggiungere il predetto numero di 800.

 

Il Ministro per la guerra curerà il completamento e la sistemazione di tutti i materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione stabilite dai progetti di difesa, nei limiti dei fondi che saranno all'uopo stanziati in bilancio; è ammesso soltanto l'impiego di aliquote delle medesime per rinnovazione, nei limiti delle disponibilità ordinarie di bilancio. Dette aliquote devono avere immediata ed integrale sostituzione, con le norme che saranno stabilite di concerto col Ministro delle finanze.

 

Disposizioni transitorie

L'organizzazione prevista dalla presente legge, per quanto riguarda scioglimento, costituzione e trasformazione di unità, verrà raggiunta gradualmente con disposizioni particolari del Ministro per la guerra.

 

Il Ministro per la guerra è autorizzato a richiamare in servizio, per eccezionali esigenze, ufficiali fuori organico e delle categorie in congedo; detti ufficiali dovranno essere ricollocati in congedo, non oltre il 30 giugno 1940.

È in facoltà del Ministro per la guerra di ricollocare in congedo in qualsiasi momento l'ufficiale richiamato in servizio ai sensi del presente articolo.

Sono sanzionati i richiami di ufficiali delle categorie fuori organico e in congedo effettuati per le cennate eccezionali esigenze dal 1febbraio 1939 al 31 dicembre 1939.

 

I ruoli di mobilitazione delle armi dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del corpo automobilistico saranno gradualmente soppressi secondo le norme contenute nella legge sull'avanzamento degli ufficiali del regio esercito.

Gli ufficiali appartenenti a ciascun ruolo di mobilitazione sono compresi negli organici della rispettiva arma o corpo stabiliti dagli artt. 8, 9, 10, 12, 15 e 19 della presente legge. In conseguenza, gli organici stabiliti nei predetti articoli sono transitoriamente fissati nella misura indicata nella tabella n. 2 annessa alla presente legge per i gradi e ruoli specificati nella tabella medesima.

Tutte le vacanze in ogni grado di ciascun ruolo di mobilitazione che non è possibile colmare con promozioni dal grado inferiore del ruolo stesso perché non esistono più ufficiali di tale grado inferiore sono devolute ad aumento dell'organico dello stesso grado nel ruolo della corrispondente arma sino a raggiungere gli organici stabiliti dai citati artt. 8, 9, 10, 12, 15 e 19 della presente legge.

 

Il ruolo degli ufficiali maestri di scherma, il cui organico è di 150 sottotenenti maestri di scherma, è ad esaurimento: in esso non possono essere fatte ulteriori immissioni.

In corrispondenza delle diminuzioni di organico che verranno a verificarsi per cause varie nel predetto ruolo, potranno essere messi a disposizione del Ministero della guerra altrettanti insegnanti diplomati presso la regia accademia fascista di educazione fisica, appartenenti al grado iniziale del ruolo della gioventù italiana del Littorio.

 

Gli organici dei ruoli degli ufficiali con carriera limitata al grado di capitano, di cui agli artt. 9, 10, 12 e 15, saranno raggiunti gradualmente, entro l'anno 1959, come stabilito nella tabella n. 1 allegata alla presente legge.

In detti ruoli saranno trasferiti gradualmente, nella misura stabilita dal comma seguente, gli attuali subalterni in servizio permanente delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio provenienti dai sottufficiali di cui alle disposizioni contenute nell'art. 3 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del regio esercito, approvato con regio decreto 21 marzo 1929, numero 629, quale risulta successivamente sostituito dall'art. 1, sub. 3, della legge 16 gennaio 1936, n. 93, e dall'art. 3, nn. 2 e 3 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali del regio esercito approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596.

Il numero dei subalterni di cui al comma precedente, da trasferire gradualmente in detti ruoli, non deve essere superiore ad un terzo dei reclutamenti annuali occorrenti per raggiungere gli organici di cui alla tabella n. 1 (37) allegata alla presente legge, diminuendo i reclutamenti medesimi del corrispondente numero di ufficiali trasferiti.

 

È sanzionata la costituzione dei seguenti enti, compresi fra quelli stabiliti dalla presente legge, dalla data a fianco di ciascuno indicata:

1° comando superiore truppe Albania, retto da un generale di corpo d'armata, comandante designato d'armata, dal 9 aprile 1939, tale comando è soppresso sotto la data del 1° dicembre 1939;

2° un comando di corpo d'armata dal 1° dicembre 1939; tale comando assume anche la denominazione di comando superiore truppe Albania;

3° comando del corpo d'armata autotrasportabile, dal 1° giugno 1939;

4° due comandi di divisione di fanteria, dal 15 settembre 1939; un comando di divisione di fanteria, dal 24 settembre 1939;

5° un comando di divisione corazzata, dal 18 settembre 1939;

6° due comandi di difesa territoriale, dal 1° giugno 1939; un comando di difesa territoriale, dal 15 agosto 1939;

7° quattro reggimenti di fanteria, dal 15 settembre 1939; un reggimento di fanteria, dal 24 settembre 1939;

8° un comando di artiglieria di corpo d'armata, dal 15 marzo 1939; un comando di artiglieria di corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939;

9° due reggimenti di artiglieria per divisione di fanteria, dal 15 settembre 1939; un reggimento di artiglieria per divisione di fanteria, dal 24 settembre 1939;

10° un reggimento di artiglieria per divisione corazzata, dal 18 settembre 1939;

11° un reggimento artiglieria della guardia alla frontiera, dal 15 aprile 1939;

12° un reggimento artiglieria di corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939;

13° una direzione artiglieria, dal 15 marzo 1939; una direzione di artiglieria, dal 1° dicembre 1939;

14° un comando del genio di corpo d'armata, dal 15 marzo 1939; un comando del genio di corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939;

15° un reggimento genio di corpo d'armata, dal 15 marzo 1939; un reggimento genio di corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939;

16° un centro automobilistico, dal 15 marzo 1939; un centro automobilistico, dal 1° dicembre 1939;

17° un comando di guardia alla frontiera di corpo d'armata, dal 1° dicembre 1939;

18° una direzione di sanità ed una direzione di commissariato, dal 1° dicembre 1939;

19° un reggimento «guardia reale albanese», dal 1° novembre 1939; tale reggimento è soppresso sotto la data del 1° aprile 1940;

20° due comandi di guardia alla frontiera di corpo d'armata, un reggimento di fanteria della guardia alla frontiera, un reggimento di artiglieria della guardia alla frontiera, dal 1° settembre 1939.