Regio Esercito
Istituti Militari
Gli istituti militari sono i seguenti:
1° scuole militari;
2° regia accademia di
fanteria e di cavalleria;
3° regia accademia di
artiglieria e del genio;
4° scuola di applicazione di
fanteria;
5° scuola di applicazione di
cavalleria;
6° scuola di applicazione di
artiglieria e del genio;
7° scuola di applicazione di
sanità;
8° scuole centrali;
9° scuola centrale di
alpinismo;
10° scuola di tiro di
artiglieria;
11° istituto superiore di
guerra;
12° istituto superiore
tecnico armi e munizioni;
13° istituto superiore delle
trasmissioni;
14° scuole allievi ufficiali
di complemento;
15° scuole allievi
sottufficiali.
Il numero delle scuole
militari, delle scuole allievi ufficiali di complemento,
delle scuole allievi sottufficiali, delle scuole centrali,
nonché l'ordinamento di ciascun istituto militare e i loro
eventuali raggruppamenti sono stabiliti per decreto reale
su proposta del Ministro per la guerra di concerto con il
Ministro per le finanze.
Agli istituti militari sono
assegnati ufficiali generali, superiori ed inferiori delle
varie armi, corpi e servizi.
All'insegnamento di materie
militari si provvede con insegnanti delle scuole civili
governative ai quali, qualora le prestazioni, avuto
riguardo agli obblighi di orario, non consentano il
contemporaneo insegnamento presso le scuole od istituti
militari e gli istituti medi di appartenenza, sono
applicabili le disposizioni del primo e terzo comma
dell'art. 31 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054
e degli artt. 28 e 150 del
regolamento approvato con regio decreto 27 novembre
1924, n. 2367.
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