Regolamento di disciplina militare
(Edizione 1929)
(aggiornata sino alla pubblicazione del presente manuale)
Nota. - Nella esposizione della materia si è ritenuto opportuno conservare a i paragrafi il numero che hanno nel testo ufficiale.
PARTIZIONE DEL REGOLAMENTO:
1. parte: Doveri disciplinari.
2. parte: Ricompense militari.
3. parte: Punizioni disciplinari.
AVVERTENZE.
I principii morali e disciplinari dettati da
questo regolamento formano la base e la forza della istituzione militare.
Le disposizioni tassative che esso contiene regolano soltanto le forme
esteriori della disciplina, e forniscono i mezzi per mantenerla in ogni caso
salda ed inviolata. Di questa parte basta che ognuno conosca i doveri
generali, ed i doveri, le ricompense e le punizioni di pertinenza del
proprio grado, e dei gradi inferiori ad esso.
Ma questo regolamento è sopralutto il codice morale dell'esercito, e
fornisce i principi ed i metodi per creare e rafforzare quella sostanziale
disciplina intima, che, persuasa la mente, avvince al dovere, profondamente
sentito e compreso, il cuore e l'anima. E questa parte deve essere per
intero conosciuta e meditata a fondo da tutti coloro che rivestono un grado
ed hanno missione di educatori, e deve formare oggetto precipuo
dell'insegnamento educativo che essi impartiscono.
SCOPO DELL'ESERCITO:
L'esercito, del quale è comandante supremo S. M. il
Re, è istituito per difendere sino all'estremo l'onore e l'indipendenza
della patria, facendo la guerra ovunque venga dal Sovrano ordinato, e per
tutelare le istituzioni e le leggi nazionali.
L'azione di tutti i corpi che lo compongono,
deve essere pronta e concorde, e perciò le attribuzioni e i doveri di
ciascun membro della militare gerarchia vogliono essere definiti con regole
certe ed inviolabili. Nell'osservanza di queste regole consiste la
disciplina militare.
DELLA DISCIPLINA:
Essa è principale virtù dell'Esercito, e primo dovere del militare di
ogni grado.
La storia di tutti i tempi e di tutte le nazioni prova che nella disciplina,
assai più che nel numero, sta la forza degli eserciti.
La disciplina s'infonde in tempo di pace, e si mantiene salda in tempo di
guerra, mercé In diligente e costante abitudine di osservarne i precetti.
PARTE I.
DOVERI GENERALI D'OGNI MILITARE.
GIURAMENTO.
1. Tutti i doveri del militare sono riassunti
nel seguente giuramento che deve essere prestato solennemente da chiunque
mira nelle file del R. Esercito.
«Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi Reali Successori, ili osservare
lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato e ili adempiere tutti i
doveri del mio stato, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della
Patria».
Col giuramento il militare vincola solennemente la sua parola d'onore: il
militare spergiuro è macchiato d'infamia.
2. Quando un militare è promosso ufficiale, rinnova il giuramento.
DISCIPLINA MILITARE.
3. - Tutti i doveri del militare procedono
da un unico principio, che è quel medesimo sul quale è fondata la
istituzione dell'Esercito, cioè la necessità dell'uso della forza per la
difesa dell'onore e della indipendenza della Patria, delle leggi e delle
istituzioni nazionali.
La necessità dell'uso della forza richiede l'unificazione di tulle le
volontà individuali che compongono l'Esercito, sotto la volontà suprema di
chi comanda: unità d'azione e di sforzi, unità di direzione e di comando.
4. - Da ciò deriva, prima di tutto, la necessità della immediata ed
assoluta obbedienza agli ordini superiori, base di ogni ordinamento
militare; e poi della subordinazione, catena di dipendenze, per cui dal
comandante supremo si scende fino al soldato. Nella obbedienza e ' nella
subordinazione sta veramente la essenza della disciplina militare. Per aver
questa salda e sicura al bisogno, fa d'uopo mantenerla in ogni tempo con lo
stesso rigore.
5. - A stabilire la coesione e la compattezza tra i vari elementi che
compongono l'esercito, provvede la ripartizione delle varie capacità ed
attitudini nei vari gradi e funzioni. Per tal modo le diverse operazioni
individuali vengono armonizzate e coordinate tutte ad un fine; e da
questo operare concorde si ingenera la fiducia di ciascuno in sé medesimo e
nei propri eguali, degli inferiori nei loro superiori.
6. - Alla unità d'azione e di sforzi concorre potentemente lo stato
morale delle truppe, ossia l'accordo di voleri e di sentimenti, che risulta,
in tutti i membri dell'Esercito in generale e d'ogni corpo in particolare,
dalla comunanza dello scopo al quale si tende, dalla persuasione della
grandezza ed importanza di esso, e dalla gara che anima tutti i corpi al suo
conseguimento. Di qui, la grande importanza dello spirito di corpo come
elemento di forza.
7. - Affinché un esercito possa costituirsi, sussistere ed operare, è
condizione indispensabile, in ogni tempo e luogo, l'ordine. Ed appunto a
far in modo che dell'abitudine dell'ordine il militare si formi una seconda
natura, sono dirette tutte le disposizioni regolamentari, che gli
prescrivono le norme, anche le più minute, per le sue operazioni ordinarie,
e per i diversi casi nei quali può trovarsi per le condizioni del proprio
stato.
8. - Anche i doveri comuni a tutti gli altri
cittadini (cioè il rispetto delle persone, delle leggi, istituzioni patrie,
ecc.) anche i doveri morali acquistano nel militare un particolare vigore,
potendo esso avere incarico di fare eseguire e far rispettare le leggi pur
con la forza: mollo più, adunque, deve precedere con l'esempio.
9. - L'abitudine di adempiere tutti questi doveri, di adempierli
esattamente, coscienziosamente, cioè non per timore di pena o speranza di
ricompensa, ma per intima persuasione della loro intrinseca necessità,
dicesi disciplina. Essa è principale virtù dell'Esercito e primo
dovere del militare d'ogni grado. E' per la disciplina che l'Esercito
acquista anima e vita, e viene a formare un tutto solidamente costituito;
mentre, senza di essa, non si avrebbe che una accolta d'uomini, che al primo
urto si sfascerebbe.
10. - Stretto dovere dunque del militare è di concorrere alla saldezza di
questa base fondamentale dell'Esercito, non solo con la pratica rigorosa di
lutti i doveri inerenti al proprio stato, ma anche con lo spiegarne la
ragione ai propri dipendenti; essendoché meglio si adempie, ciò di cui si
conosce la ragione.
BASI DELLA DISCIPLINA sono dunque:
1) la subordinazione;
2) l'obbedienza;
3) l'ordine;
4) l'istruzione;
5) lo spirito di Corpo;
6) il sentimento dell'onor militare.
SUBORDINAZIONE.
11. - La subordinazione consiste nella
sottomissione di ciascun grado ai gradi superiori e nella osservanza dei
doveri che da esso risultano. Principale tra questi doveri è quello
dell'obbedienza dovuta dall'inferiore ai superiori nelle cose di servizio,
ed in tutto ciò che si appartiene all'autorità ad essi conferita dai
regolamenti.
12. - L'obbedienza dev'essere, pronta, rispettosa ed assoluta. Non è
permessa all'inferiore alcuna esitanza od osservazione, quand'anche egli si
creda gravato od ingiustamente punito.
13. - Ove sorga qualche dubbio o discussione fra militari di ugual grado
rispetto all'anzianità od al turno di servizio, il superiore presente decide
sommariamente.
GRADAZIONE DELLA SUBORDINAZIONE.
15. La gradazione gerarchica della
subordinazione è la seguente:
Corrispondenza nella gradazione gerarchica nelle forze armate dello Stato |
||||
R. Esercito | RR. CC. | R. Marina | R. Aeronautica | M.V.S.N. |
Soldato | All. Carabiniere | Marinaio (comune) | Aviere | Camicia nera |
Caporale | Carabiniere |
- |
Aviere scelto | Camicia nera scelta |
Caporalmaggiore | Appuntato dei CC. | Sottocapo | Primo aviere | Vice-capo squadra |
Sergente | Vice Brigadiere | 2° Capo | Sergente | Capo squadra |
Sergente maggiore | Brigadiere | 2° Capo anziano | Sergente maggiore | 1° Capo squadra |
Maresciallo ordin. | Maresc. d'alloggio | Capo di 3a classe | Maresciallo di 3a classe | Aiutante |
Maresciallo capo | Maresc. capo | Capo di 2a classe | Maresciallo di 2a classe | Aiutante capo |
Maresciallo magg. | Maresc. maggiore | Capo di 1a classe | Maresciallo di 1a classe | 1° Aiutante |
S. Tenente (1) | S. Tenente | Guardiamarina | S. T. di squadriglia | Sottocapo manipolo |
Tenente (2) | Tenente | S. T. di vascello | Ten. di squadriglia | Capo manipolo |
Capitano (3) (4) | Capitano | Ten. di vascello | Comand. di squadr. | Centurione |
Maggiore | Maggiore | Cap. di corvetta | Comand. di gruppo | Seniore |
Ten. Colonnello | Ten. colonnello | Cap. di fregata | Vice C.te di stormo | Primo seniore |
Colonnello | Colonnello | Cap. di vascello | Com.te di stormo | Console |
Gen. di Brigata | Gen. Isp. di zona | Contrammiraglio | Gen. di brigata aerea | Console generale |
Gen. di Divisione | Com. gen. dell'Arma | Amm. di Divisione | Gen. di divisione aerea | Luogotenente generale |
Gen. di Corpo d'Ar. | - | Amm. di squadra | Gen. di squadra aerea | |
Gen. di C.A. design. comand. d'Arm. | - | Amm. designato d'Armata |
- |
|
Gen. d'Armata (5) | - | Ammir. d'Arm. (5) | Gen. d'Arm. aer. (5) | |
Maresc. d'Italia (6) | - | Grande Ammir. (6) | Maresc. dell'aria (6) |
(7) (8) (9) |
Legenda della tabella:
(1) Sottotenente d'Arma o Corpo o Servizio.
» direttore di banda
»
maestro di scherma.
(2) È istituita la qualifica di 1° tenente e viene concessa ai tenenti delle
varie armi e corpi che abbiano raggiunto i 12 anni di grado in servizio
permanente effettivo nell'arma o Corpo a cui appartengono (circ. 435 G. M.
1930).
(3) È istituita la qualifica di 1° capitano e viene concessa ai capitani
delle varie armi e Corpi che abbiano raggiunto i 12 anni di grado (circ. 684
G. M. 1929).
(4) Cappellani militari - (Legge 11-3-1926, N. 417).
«All'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato sono
preposti, anche in tempo di pare, sacerdoti cattolici, quali cappellani
militari di ruolo, col titolo di cappellani capi. (Art. 1° della,
sopracitata legge).
«I cappellani capi costituiscono un ruolo di personale ecclesiastico con
assimilazione al grado di capitano (o tenente di vascello)». (Art. 5° s. c.
legge).
(5) Il grado di generale d'armata è conferito soltanto in guerra, o
in caso di mobilitazione totale o parziale dell'esercito.
(6) Il grado di Maresciallo d'Italia è conferito soltanto per azioni
di guerra.
(7) La rispondenza gerarchica dei reparti del R. esercito con quelli della
M.V.S.N. è la seguente:
Squadra |
Squadra |
Plotone |
Manipolo |
Compagnia |
Centuria |
Battaglione |
Battaglione |
Reggimento |
Legione |
Brigata |
Gruppo di battaglioni |
Divisione |
Zona |
(8) Istruzione premilitare (Art. 11 R.
D. 4-4-1924. n. 1292). (Circolare 672 G. M. 1927).
«Alla M.V.S.N. è affidata in modo permanente1 1 "istruzione premilitare
dell'Esercito, secondo le norme ed i regolamenti che saranno emanati dal
Ministero della Guerra, sentito il parere del Comando generale della
Milizia.
«Per quanto riguarda l'istruzione premilitare dell'Esercito, la M.V.S.N.
sarà alla diretta dipendenza del Ministero della Guerra e delle Autorità
militari territoriali ». (Vedi anche la circ. 667 G. M. 1928, disposizione
47a).
(9) Milizia Volontaria Sicurezza, Nazionale. — Istituita con R. D.
14-1-1923, n. 31, modificato con R. D. 4-8-1924, n. 1292. Le specialità
della M.V.S.N. sono:
1) La Milizia Ferroviaria (R. D. Legge n. 1774 del 11-6-1926);
2) » »
Portuaria (idem);
3) » » Forestale (R. D. Legge n. 1066 del 16-5-1926, modificato, in
parte, dal R. D. Legge 162 del 29-1-1928);
4) Legioni Libiche permanenti (R. D. 1-5-1924, n. 1166) e in A.O.I.
5) La Milizia Confinaria:
6) »
»
D.I.C.A.T. (R. D. Legge n. 93 del 18-2-1930);
7) »
» Postelegrafonica;
8) » » Universitaria;
9) » » Stradale.
17. - L'appuntato, in servizio, ha comando
sugli altri soldati, anche più anziani. Fuori servizio, nelle azioni
collettive, la responsabilità cade su di esso.
18. - 11 militare che occupa impieghi speciali, ha, per quanto riguarda
l'autorità e la subordinazione, gli stessi diritti e doveri, che gli
appartengono per il grado effettivo, del quale è rivestito.
19. - Il militare in servizio deve obbedienza, come a superiore, al suo
eguale in grado, se a questo, per ragioni di anzianità, spetta il comando.
Uguale obbedienza deve al militare meno anziano, od anche di grado
inferiore, quando questi eserciti il comando per speciali disposizioni
regolamentari, od in virtù di speciale delegazione conferita da decreto
reale od, in alcuni casi, anche dai superiori nei limiti e modi previsti dai
regolamenti.
20. - Per il graduato di truppa e per il sottufficiale richiamato dal
congedo, è computala come anzianità di grado, per gli effetti del diritto al
comando, la durata complessiva del servizio effettivamente prestato col
grado stesso, sia prima del suo invio in congedo, sia dopo, in occasione di
temporanei richiami in servizio.
Nei casi dubbi, le relazioni di comando fra il sottufficiale o il graduato
di truppa in servizio attivo e quello in congedo di pari grado sono
stabilite, caso per caso, dal comandante del corpo o reparto, cui i graduati
appartengono.
DOVERI E DIPENDENZE DELL'UFFICIALE IN CONGEDO.
21. - L'ufficiale in congedo richiamato in
servizio, e quello, che, come è spiegato in seguito, viene considerato come
in servizio, sono, al pari dell'ufficiale in servizio permanente effettivo,
soggetti alla disciplina militare.
L'ufficiale in congedo è consideralo come in servizio, per i soli effetti
disciplinari, nelle circostanze seguenti:
1) quando, in seguito a domanda e per autorizzazione del comandante del
corpo, o del presidio, o di altra superiore autorità militare, è ammesso:
a) a frequentare corsi d'istruzione militare, o ad assumere un comando di
riparto in esercitazioni tattiche, per il tempo che dura ciascuna lezione od
esercitazione;
b) ad intervenire con un determinato riparto ad esercitazioni di più giorni
di durata, di qualunque specie esse siano, per tutto il tempo che rimane
assegnato al riparto stesso con ordine del giorno del corpo;
2) quando interviene, come ispettore, direttore, vice-direttore o
commissario, ad esercitazioni regolamentari del tiro a segno per il tempo
che durano le singole esercitazioni;
3) quando, autorizzato dal comando di
divisione territoriale, o comandi superiori, esercita, a scopo d'istruzione,
funzioni che sarebbe chiamato a disimpegnare in caso di mobilitazione;
4) quando frequenta, come interno, un luogo o stabilimento militare di cura;
5) ogni qualvolta indossa la divisa. Restano ferme in ogni caso le
disposizione che fissano le occasioni in cui essi possono indossare la
divisa (n. 69).
22. - L'ufficiale in servizio permanente effettivo, qualunque sia la data
della sua nomina al grado che riveste, ha sempre la precedenza, per ciò che
riguarda il diritto al comando, su quello in congedo di grado uguale.
Tra ufficiali in congedo a qualunque categoria essi appartengano, assume il
comando quegli che è più anziano in ragione della data della nomina al grado
che riveste.
24. - Gli Ufficiali in congedo dipendono:
se ufficiali superiori, dai comandi di zona militare nella cui
giurisdizione risiedono;
se ufficiali inferiori, dai comandi dei distretti di residenza. Gli
ufficiali che risiedono all'estero, dipendono, a seconda del grado, dagli
stessi enti sopra indicati nella cui circoscrizione si trova l'ultima
residenza ch'essi ebbero nel Regno. Devono mantenersi in relazione con i RR.
Consoli, e fare le varie comunicazioni pel tramite di quest'ultima autorità.
25. - Gli ufficiali in congedo devono tenere informata della propria
residenza ed abitazione (via e numero, se residenti in grandi centri di
popolazione) l'autorità militare dalla quale di pendono.
11 fatto di aver cambialo residenza, o di essere stati assenti, non può da
essi addursi come giustificazione del non aver ricevuto ordini o
comunicazioni che li riguardino, né li esime dall'incorrere nelle
conseguenze disciplinari o penali stabilite dalle disposizioni vigenti.
MANCANZE CONTRO LA SUBORDINAZIONE.
26. - Manca ai doveri imposti dalla
subordinazione colui che, con detti o con fatti di qualsiasi genere, tende,
anche indirettamente, ad affievolire l'autorità del superiore, od a menomare
in qualunque modo la considerazione, nella quale questi deve essere tenuto.
Commette grave mancanza il militare, che censuri il superiore o gli ordini
da lui emanati; la mancanza sarebbe poi gravissima, se commessa in presenza
d'inferiori. Quando anche, nella esecuzione, di un disposizione
qualsiasi, si manifestassero difficoltà od inconvenienti impreveduti,
l'inferiore, invece di esagerarli ai propri ocelli ed agli altrui, deve
adoperarsi in ogni modo per superarli ed attenuarne ogni effetto meno buono.
Ciò è voluto dall'interesse del servizio, ed anche da quel sentimento di
solidarietà, che deve stringere tra loro tutti i membri dell'esercito.
27. - L'inferiore, che provoca a duello il superiore, commette un atto
d'insubordinazione; se ne accetta la sfida, commette una grave mancanza
contro la disciplina.
28. - Il superiore che provoca a duello l'inferiore, commette un abuso
d'autorità; se ne accetta la sfida commette una grave mancanza contro la
disciplina.
29. - Fra i militari non sono ammesse vertenze cavalieresche per causa di
servizio, poiché le norme disciplinari in vigore assicurano la loro naturale
e giusta soluzione.
30. - Il militare che, sfidato per ragioni di servizio da chiunque abbia
cessato per causa qualsiasi di appartenere all'esercito, non respinga la
sfida, si rende colpevole di grave mancanza in servizio.
31. - Lo stesso dicasi per il militare sfidato da altro militare promosso a
grado uguale al suo, quando la sfida abbia origine da ragioni di servizio
anteriori alla promozione.
32. - Nelle vertenze cavalieresche fra militari si seguiranno le norme
riportale nell'allegato N. 1 (1). L'inosservanza di tali norme costituisce
grave mancanza disciplinare.
33. - Le disposizioni che il presente regolamento sancisce in fatto di
duelli non pregiudicano quanto in analoga materia sancisce il codice penale
comune.
ISTRUZIONE.
34. - L'istruzione non è soltanto il mezzo
naturale e diretto di abilitare ciascuno ad adempiere, nel miglior modo
possibile. I incarico che ali è affidato; ma va pure considerala come
importantissimo obbligo disciplinare. .Per essa l'autorità del superiore si
impone più facile e più ferma, e l'obbedienza dei subordinati diviene più
pronta e più completa.
35. - E' debito perciò di ogni militare di curare assiduamente
l'istruzione propria e dei dipendenti, non soltanto per quanto riguarda le
attribuzioni del proprio grado, ma in tutto ciò che può in qualunque modo
conferire allo svolgimento sempre maggiore delle forze intellettuali e
morali ed alla più perfetta cognizione dei propri doveri, non soltanto
militari, ma anche sociali. E' in questo modo che l'esercito viene ad
essere, la vera scuola della nazione.
SPIRITO DI CORPO.
36. - L'avere comune un altissimo scopo, quale
è quello per cui è istituito l'esercito, la necessità di accordare insieme
tutti gli sforzi individuali per conseguirlo, la comunanza delle fatiche,
dei pericoli, degli eventi prosperi o avversi, la reciprocità degli aiuti
dati ed avuti, stabiliscono tra tutti i membri di un corpo strettissimi
vincoli di solidarietà, ed ingenerano un sentimento d'accordo e di unione
che dicesi spirito di corpo.
Per questo sentimento, che è più forte in chi più è generoso, il militare
si spoglia dell'amar proprio e dell'interesse individuale, per estenderli a
tutto il corpo di cui esso fa parte.
E' per tal modo che viene compiuta e saldamente cementala l'unione anzi la
fusione degli animi e delle volontà di tutti i membri di un corpo in un solo
animo e in un solo volere: ed allora si è raggiunto il massimo grado di
forza.
40. - I militari di uno stesso corpo devono riguardarsi come membri di
una sola famiglia, usare fra loro modi schietti e cortesi, apprezzare
lealmente i meriti altrui, astenersi da ogni alto o parola che possa
generare dissapore o dar motivo a risentimento, e porgersi in ogni necessità
scambievole assistenza e conforto.
44. - L'affezione verso il proprio corpo deve estendersi anche agli altri
corpi, giacché, essendo ordinali tutti ad uno stesso fine, deve esistere fra
tutti quella stima e quella simpatia, che si accordano con una lodevole
emulazione per il bene generale.
ORDINE.
46. - L'ordine, cioè l'abitudine di serbare personalmente il posto assegnato, di mettere ogni cosa a suo luogo, di fare ogni cosa al tempo prescritto, è condizione essenziale non soltanto per le operazioni di un esercito, ma per la sua stessa esistenza.
DOVERI MORALI D'OGNI MILITARE.
48. - L'altezza e l'importanza del fine,
che si propone il militare, di consacrare, cioè, tutte le proprie forze di
corpo, d'intelletto e di cuore alla difesa del Re, della Patria e delle
leggi, mentre debbono infondergli un nobile concetto di sè medesimo, debbono
pure inspirargli una elevatezza di pensieri e di sentimenti proporzionata
all'ufficio, che è chiamato a compiere.
49. - Propostasi per norma costante delle sue azioni, in tutto ed a
qualunque costo, l'alta idea del dovere, il militare deve rendersi abituale
lo spirito, d'abnegazione e di sacrifizio; per esso diventa atto a
sopportare i disagi e le privazioni, intrepido nei pericoli, generoso in
ogni occorrenza.
51. - Sia nell'esercizio dei doveri militari, sia in qualsivoglia
circostanza, deve essere benevolo e cortese verso i cittadini, pronto ad
accorrere ovunque altri versi in pericolo ed abbisogni di protezione ed
aiuto.
Deve in ogni circostanza essere esempio di osservanza dei doveri civili e
dei buoni costumi; né deve mai proferire imprecazioni, bestemmie e parole o
discorsi ripugnanti al senso morale.
52. - Ogni militare deve adoperarsi per calmare e frenare i disordini che
accadono alla sua presenza.
In caso di reato flagrante, egli deve procurare con tutte le sue forze
d'impedirlo e di arrestare il colpevole.
Richiesto, anche verbalmente, dagli agenti di polizia giudiziaria o di
pubblica sicurezza, egli deve prestare il suo concorso.
53. - Il militare deve sempre rispettare la religione, le persone e le
cose sacre; e perciò, trovandosi in luogo pubblico dove esse siano
oggetto di segni di rispetto, egli deve partecipare ad essi cogli atti di
deferenza proprii ad ogni uomo ben nato.
54. - Stretto e costante osservatore delle leggi dell'onore, deve sempre ed
in ogni circostanza mostrarsi schietto, leale, disinteressato, ordinato nei
suoi affari, alienissimo dalle pratiche meno decorose, come pure dai giuochi
d'azzardo, in cui troppo spesso, oltre al tempo ed al denaro, si mette a
repentaglio anche l'onore.
55. - Assestato nelle spese, deve guardarsi dal vizio di contrarre debiti,
abitudine funesta, indizio di vita disordinata e fonte di deplorevoli
conseguenze per la condotta e carriera successiva. L'esatta osservanza dei
propri impegni deve essere per il militare una questione non soltanto di
onore individuale, ma di onore e di interesse per il corpo cui appartiene,
sul quale viene a riversarsi il discredito prodotto dai vizi di ogni suo
componente.
56. - Gravissima mancanza disciplinare commetterebbe l'ufficiale od il
sottufficiale, che contraesse debiti coi propri inferiori scalzando con ciò
quel rispetto e quella autorità, su cui è fondata la disciplina.
E' pure vietato ad ogni superiore di ricevere in deposito dai suoi
subordinati denaro od oggetti di valore, per qualsiasi titolo.
57. - In tempo di pace è dovere, del militare di coltivare la mente
mediante lo studio e la lettura, e di sviluppare le forze fisiche con
opportuni esercizi.
58. - Deve astenersi da ogni eccesso, specialmente nell'uso del uno e delle
bevande spiritose, fonte troppo spesso di disordini, di risse, di
insubordinazioni, e causa di vecchiaia precoce ed inonorata; e deve
osservare le prescrizioni igieniche regolamentari.
59. - E' principalmente in guerra che debbono spiegarsi in tutto il loro
vigore le virtù che distinguono il buon militare. Allora è dovere di ogni
militare di sforzare non meno l'animo che il corpo a fare l'estremo dì ogni
suo potere nel sopportare, con invincibile costanza, fame, sete, intemperie
e fatiche, non avendo altro pensiero che l'adempimento del suo dovere.
60. - Nel combattimento non recede mai dal suo posto, salvo gli venga
espressamente ordinato; attento ai comandi, li eseguisce prontamente; anima
coll'esempio i compagni e, se graduato, gli inferiori, mostrandosi primo ove
il pericolo è maggiore; ai superiori fa scudo del proprio petto; ed affronta
intrepidamente ogni pericolo di ferita o di morte, persuaso che di quante
belle e gloriose azioni può onorarsi la umana natura, ninna uguaglia il,
morire per la patria.
BANDIERA E STENDARDO.
61. - La bandiera nazionale rappresenta
l'unione dì tutta Italia sotto la Monarchia di Casa Savoia.
Per il militare, la bandiera dell'arma o del reggimento, è inoltre il
simbolo dell'onore militare, dello spirito di coesione e di sacrificio, e
gli rammenta i fasti di guerra dell'arma o del reggimento cui appartiene.
62. - Alla Bandiera (1) perciò spettano i maggiori segni di onoranza, come a
pubblica dimostrazione di ossequio e di venerazione per l'idea che essa
rappresenta.
UNIFORME.
63. . L'uniforme è una foggia di vestire,
mediante la quale si distingue l'individuo che fa parte dell'esercito, il
corpo cui esso appartiene, il grado di cui è insignito, ed anche, talvolta,
le funzioni di cui è incaricato.
64. - Il militare in servizio permanente effettivo deve sempre vestire
l'uniforme, salvo che ne sia dispensato da prescrizione regolamentare.
Gli è vietato di variarne i colori, la forma e le dimensioni.
In massima l'ufficiale, vestendo l'uniforme, deve essere armato.
69. - L'ufficiale in congedo è autorizzato a vestire l'uniforme solamente:
a) per ragioni di servizio regolarmente comprovate volta per volta da un
documento da rilasciarsi dalla competente autorità;
b) nelle ricorrenze solenni, quando per gli ufficiali della propria arma o
corpo è prescritto l'uso della grande uniforme;
c) quando per invito dell'autorità militare partecipa a riviste o
commemorazioni od altre cerimonie o feste;
d) ogni volta che, in seguito a propria richiesta motivata, ne ottenga la
necessaria autorizzazione scritta dal comandante del presidio, ovvero (nel
caso che questi non sia suo superiore) dal comandante della Divisione
territoriale competente.
E' vietato al militare di vestirla nell'esercizio della propria arte o
professione, qualunque essa sia.
L'eventuale inosservanza delle ora dette disposizioni forma oggetto,
indipendentemente dai provvedimenti disciplinari del caso, delle sanzioni
che il «Codice Penale» prevede per l'uso indebito di uniformi e distintivi.
70. - Quando vestono l'uniforme, gli ufficiali in congedo debbono attenersi
alle prescrizioni, in vigore per gli ufficiali del servizio permanente
effettivo.
CURA DELLA PERSONA.
73. - Si deve curare la massima nettezza nella
persona e nel vestire, schivando ogni soverchia attillatura.
74. - Si deve curare che i capelli siano sempre di moderata lunghezza, e che
in ogni caso essi lascino bene scoperto il collo, le orecchie e la fronte.
USO DELL'ABITO CIVILE.
75. - Il militare, nel caso in cui vesta
l'abito civile non può portare con questo alcun oggetto di uniforme
militare.
76. - Quando veste l'abito civile, il militare non è punto sciolto dai
doveri disciplinari, e deve in ogni luogo, in ogni tempo ed in qualunque
occasione serbare il contegno, che gli è imposto dal rispetto del proprio
grado.
77. - L'inferiore deve rispetto ed obbedienza anche al superiore in abito
civile che sia da lui personalmente conosciuto, ovvero che si faccia
riconoscere per tale. Incontrandolo, deve salutarlo come se il superiore
fosse in uniforme.
SEGNI DI LUTTO.
78. - E' permesso al militare di portare il segno di lutto, per la recente morte di un congiunto, purché ne ragguagli prima per via gerarchica il comandante di corpo o capo di servizio.
ASSOCIAZIONI FRA MILITARI.
80. - Allo scopo di provvedere, nel miglior
modo, al benessere materiale ed al decoro degli ufficiali e dei
sottufficiali, di cementare più solidamente i vincoli fra i membri di uno
stesso corpo, e di favorire lo sviluppo intellettuale, sono autorizzate le
associazioni fra ufficiali e fra sottufficiali per stabilire mense in
comune; le associazioni vestiario; l'istituzione di gabinetti di lettura, di
circoli ufficiali, di sale di ritrovo sottufficiali; le associazioni a scopo
di educazione fisica.
Sono da promuoversi, nei corpi, le sale di ritrovo per caporali e soldati,
le biblioteche per i sottufficiali e per la truppa; infine tutto quello che
valga a tenere in piena efficienza e vigoria il corpo e lo spirito.
Ogni altra associazione fra militari, aventi scopi differenti da quelli
suesposti, è vietata.
LIMITAZIONI, PEL MILITARE, DI TALUNE FACOLTÀ.
82. - Il militare non deve appartenere ad
associazioni le quali si propongano scopi occulti o contrari allo spirito
del giuramento prestalo.
Egli deve rassegnarsi volonterosamente a vedersi privato di certi diritti e
di certe libertà, per meglio garantirne l'esercizio a tutti gli altri
cittadini.
Deve astenersi da qualunque dimostrazione a scopo politico ed altre
pubbliche manifestazioni che, sebbene consentite dalla Legge, non sono
compatibili col carattere militare.
Nell'esercizio dei propri diritti elettorali, egli deve serbare un contegno
corretto, calmo e dignitoso.
LIBERALITÀ. — SPESE DI LUSSO. — SOTTOSCRIZIONI COLLETTIVE.
85. - Sono proibite le liberalità e le
largizioni del proprio, di qualunque specie esse sieno, così in danaro come
in natura, per tutto quanto possa concernere il servizio militare.
87. - Sono vietate tutte le sottoscrizioni di carattere collettivo per
quanto rispettabile possa essere il loro scopo.
Il concorso a qualsiasi atto di beneficenza, o di pubblica sottoscrizione,
non deve mai avere il carattere di collettività, ma serbare sempre quello di
atto esclusivamente personale.
88. - E' proibito al militare di farsi iniziatore di dimostrazioni o di
sottoscrizioni.
89. - E' vietato di far regali collettivi a qualunque superiore, anche se
cessi dalla carica.
ASSENZE E LICENZE IN GENERALE.
90. - Il soldato, il graduato di truppa ed il
sottufficiale non possono oltrepassare i limiti del presidio senza averne
ottenuta regolare autorizzazione. Ogni infrazione di questo divieto deve
essere punita in via disciplinare, salvo che rivesta il carattere di reato.
91. - L'ufficiale non può pernottare fuori del presidio; in certi casi il
comandante di presidio può limitare le ore d'assenza nella giornata.
I limiti del presidio sono stabiliti dal comandante del presidio stesso.
92. - L'ufficiale, appena ritornato di licenza o comunque rientrato al corpo
dopo un'assenza da esso, deve prendere conoscenza degli ordini emanati
mentre era assente.
LINGUA DA USARE IN SERVIZIO.
93. - In servizio si deve usare sempre la lingua italiana.
DOVERI PROPRI DEL SUPERIORE.
DOVERI GENERALI.
94. - Il superiore deve tenere per norma
tini proprio operare che il grado ed il coniando gli sono dati perché siano
impiegati ed esercitati unicamente a servizio ed a vantaggio del Re,
dell'esercito e del paese, e per far osservare dai dipendenti le leggi, i
regolamenti e gli ordini militari. Per primo egli deve dare ai subordinali
l'esempio del rispetto della disciplina e della rigorosa osservanza dei
regolamenti; dovere tanto più imperioso quanto più elevato è il suo grado.
95. - Deve rivolgere tutte le sue cure a sviluppare, entro la cerchia delle
proprie attribuzioni le forze di mente e di corpo dei suoi subordinali
mediante l'istruzione, a conoscerne ed utilizzarne le varie capacità, a
mantenere fra di essi la severa disciplina, ed a conciliarsene la stima, il
rispetto, ed anche l'affezione, mezzo validissimo, esso pure, per la buona
riuscita di qualunque cosa. Ciò ottiene adoperando verso tutti egualmente
fermezza e bontà, giustizia pronta ed imparziale, comando chiaro, breve e
preciso, contegno calmo, dignitoso insieme ed affabile, alieno
dall'alterigia non meno che dalla dimestichezza. Sopratutto, a conciliargli
il rispetto e la stima dei subordinati, valgono la condotta esemplare sotto
ogni rapporto, il perfetto adempimento dei suoi doveri, e la fermezza
nell'esigerlo dai suoi dipendenti, non meno che l'intrepidezza e la bravura
di fronte ad ogni pericolo, e ad acquistargli la loro affezione valgono la
correttezza del tratto e delle parole, la premura sincera costante ed
efficace per il loro benessere materiale e morale.
98. - Inspira loro costantemente con l'esempio e con le parole la stima
nei superiori e la fiducia negli ordini loro.
103. - Sono vietati al superiore i rigori superflui, le punizioni non
determinate dai regolamenti, quelle suggerite da qualsivoglia motivo che non
sia il suo dovere, ogni atto od espressione oltraggiante, ed ogni modo
inurbano e sconveniente verso qualunque suo subordinato.
È per contro da tenersi sempre vivo in lui il senso della serenità e della
misuro; per lo stesso prestigio del superiore, e per il mantenimento della
compagine disciplinare.
NORME DI TRATTO.
110. - L'ufficiale ed il sottufficiale danno
del tu al caporale ed al soldato.
111. - Allorché si chiama a nome un ufficiale od un graduato, è sempre
obbligo di premettervi l'indicazione del grado, senza titoli ili nobiltà o
ili ordini cavaliereschi.
DOVERI PROPRI DELL'INFERIORE.
DOVERI GENERALI.
113. - Principale dovere dell'inferiore è
quello dell'obbedienza pronta, rispettosa ed assoluta al superiore in tulle
le cose di servizio, ed in tutto ciò che si appartiene all'autorità ad esso
conferita dai regolamenti.
115. - Anche fuori di servizio, l'inferiore deve al superiore deferenza e
rispetto in ogni tempo, luogo e circostanza.
116. - La maldicenza, vizio riprovevole in tutti, tanto più lo è nel
militare, ilei quale debbono essere doti spiccate la franchezza e la lealtà.
Quando poi è esercitata dall'inferiore contro il superiore, diventa grave
colpa, come quella che tende a minare i fondamenti della disciplina.
119. - L'inferiore, che riceva un ordine da un superiore dal quale non
dipende direttamente, obbedisce e, dell'ordine ricevuto, dà subito
informazione al proprio superiore diretto.
VIA GERARCHICA DA SEGUIRE, IN SERVIZIO,
NELLE COMUNICAZIONI TRA INFERIORE E SUPERIORE.
120. - Il militare trasmette i propri rapporti all'autorità superiore militare per via gerarchica, salvo nei casi nei quali da espresse disposizioni sia altrimenti determinato.
RECLAMI.
123. - Il militare, che si crede leso nei propri diritti, disciplinarmente
od amministrativamente, può porgere reclamo, anche contro un superiore, ma,
sempre dopo eseguito l'ordine o scontata la punizione. Egli deve dirigere il
reclamo al superiore immediato di colui contro il quale reclama,
inoltrandolo per via gerarchica.
125. - Il reclamante, che non resta appagato della decisione del superiore
al quale si è indirizzalo, può ripresentare il reclamo diretto ad altro
superiore immediatamente più elevato in grado, e così successivamente, sino
alla suprema autorità militare.
126. - Il reclamo dimostrato infondato costituisce una mancanza
disciplinare; perciò chi lo presenta è passibile di punizione.
Deve essere punito il militare che, con la frequenza nel presentare reclami
per futili motivi, si dimostra animato da spirito puntiglioso ed
insofferente di disciplina.
DOMANDE E NOTIFICAZIONI.
131. - Il militare, che desidera presentare
qualche domanda o far noto qualche fatto ai suoi superiori quando da ciò
possa essere in qualche modo interessato il servizio, deve seguire la via
che è prescritta per i reclami.
133. - Il militare che fa pervenire indirettamente ad un superiore domande,
raccomandazioni e simili, si rende colpevole di mancanza disciplinare.
FORMA DELLE LETTERE, DEI RAPPORTI E DEI RECLAMI.
134. - Il militare, indirizzando lettere,
rapporti, reclami od altri scritti per cose di servizio, a superiore, ad
eguale, ed anche ad inferiore, si astiene dai preamboli superflui, dalle
espressioni di semplice complimento, ed usa termini rispettosi col
superiore, urbani con l'eguale e con l'inferiore.
135. - Alla firma fa precedere la propria qualificazione, senza alcuna
espressione di cerimonia.
PROIBIZIONE DI RECLAMI E DOMANDE COLLETTIVE.
136. - Ogni reclamo o domanda sia scritta, sia verbale, dev'essere esclusivamente individuale e presentata da un militare solo, se è collettiva, ovvero presentata o sottoscritta da due o più militari, costituisce una grave mancanza contro la subordinazione, e deve perciò essere rigettata e punita.
FACOLTÀ DI PRESENTARSI AD UN SUPERIORE.
139. - Quando non sia per reclami o per affari di servizio, il militare, che desidera presentarsi ad un superiore della propria compagnia, può farlo senza autorizzazione di sorta; se desidera presentarsi ad altro superiore, deve domandare per via gerarchica il consenso di questi; se il superiore, cui desidera presentarsi, appartiene ad un altro corpo, deve rivolgere domanda al comandante di quello per mezzo del rispettivo comandante di corpo o capo di servizio.
SALUTO DEI. MILITARE ISOLATO, (2)
144. - Il saluto viene eseguito nei modi
descritti nel regolamento per l'addestramento individuale.
145. - Ogni militare deve il saluto:
a) alle LL. MM. il Re e la Regina;
al Sommo Pontefice;
ai Capi di Stati esteri;
ai Principi della Famiglia Reale e delle Case regnanti estere;
b) Al Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;
c) Ai Cavalieri della SS. Annunziata fregiati
delle insegne dell'ordine; ai senatori e deputati riuniti in corpo ed alle
loro deputazioni; alle Bandiere delle forze armate dello Stato, alle
Bandiere nazionali dei Municipi decorate di medaglia o croce di guerra al
valor militare; ai Ministri Segretari di Stato per la Guerra; per la Marina
e per l'Aeronautica; ai rispettivi sottosegretari;
d) Ai superiori di qualunque grado delle forze armate dello Stato in divisa;
e) Alle sentinelle dei corpi delle forze armate dello Stato, se trattasi di
militare di truppa isolato; nel quale caso la sentinella risponderà
prendendo la posizione di attenti.
146. - Vi ha inoltre obbligo reciproco di saluto fra il militare del Regio
Esercito e:
- i cappellani militari;
- gli impiegati civili dell'amministrazione della guerra, assimilati di
rango a grado militare e forniti di divisa quando la indossano;
- il personale del S. O. di Malta ed il personale direttivo della Croce
Rossa Italiana allorquando trovansi regolarmente mobilitati per servizio e
vestono la speciale uniforme.
Il superiore del R. Esercito, che non riceve il saluto dovutogli, non deve
fare direttamente osservazioni ad individui appartenenti al personale
suaccennato, ma deve informare della cosa i propri superiori indicando il
nome e cognome dell'individuo al quale ha, per tanto, facoltà di
richiederli.
Per reciprocità, disposizioni analoghe alle precedenti sono date dalle
Autorità competenti ai personali anzidetti, e perciò il militare del R.
Esercito, qualora richiesto deve dire il proprio nome e cognome.
148. - Tra eguali di grado il saluto reciproco è dovere di cortesia e di
cameratismo. Però, i militari non fregiati del distintivo di mutilato o di
decorazione al valor militare, hanno l'obbligo del saluto verso i militari
di pari grado fregiati di tali distinzioni.
Le sentinelle hanno l'obbligo di salutare (posizione di attenti a pied'arm)
i decorati al valor militare e i mutilati che vestono l'abito civile, i
padri, le madri e le vedove dei decorati morti sul campo od in seguito a
ferite riportate in combattimento, ed i genitori dei caduti, insigniti della
medaglia d'onore.
Da parte di ogni altro militare il saluto alle anzidette persone, è atto di
cameratismo e di cortesia.
I decorati e mutilati che vestono l'abito civile, i genitori e le vedove,
per avere diritto agli onori ora detti, devono portare in modo visibile i
segni delle decorazioni che loro conferiscono l'accennato diritto.
149. - Il saluto è dovuto in ogni luogo, sia di giorno, sia di notte, anche
quando l'attenzione della persona, che si deve salutare, sia rivolta
altrove. Nei pubblici passeggi e nei luoghi chiusi si saluta una sola volta,
eccezione fatta per gli alti personaggi ed i simboli menzionati ne capoversi
a) b) e c) del n. 145 i quali devono essere salutati tutte le volte che si
incontrano.
150. - Il militare disarmato, o armato di sola sciabola, saluta rettificando
la posizione ed eseguendo il saluto con la mano alla visiera quando è a capo
coperto; prendendo posizione di attenti, ed eseguendo il saluto romano,
quando è a capo scoperto.
Nell'eseguire il saluto, il militare deve togliersi il sigaro o altro di
bocca, ed alzarsi se seduto. Se il militare ha un piego, un involto, il
sigaro od altro, oggetto, nella mano destra, lo deve passare nella sinistra
per eseguire il saluto.
Il sottufficiale o il militare di truppa a cavallo, o che guida stando in
vettura, saluta rettificando semplicemente la posizione tranne il caso
indicato al n. 152. L'ufficiale saluta come a piedi.
Il sottufficiale o il militare di truppa in bicicletta saluta fissando in
volto il superiore. L'ufficiale saluta come a piedi.
Il militare in vettura saluta come a piedi, senza alzarsi, tranne il caso
indicato al n. 152.
Il militare armato di fucile, moschetto o lancia saluta rettificando il
porto d'arme e fissando in volto il superiore.
151. - Allorquando incontra gli alti personaggi o i simboli menzionati nei
capoversi a), b) e c) del n. 145, il militare, se in marcia, si ferma a 10
passi, volge loro la fronte e prende la posizione del saluto quando la
persona o la bandiera è a tre passi da lui, e la mantiene finché esse non
l'abbiano oltrepassato. Se è armato di fucile, moschetto o lancia, presenta
l'arma.
Il militare in bicicletta si arresta, smonta, fa fronte e saluta; però,
quando è isolato, ed armato di moschetto, se ha l'arma unita alla macchina
saluta con la mano, se la porta a tracolla, saluta col rettificare soltanto
la posizione dell'arme.
152. - Il militare, che si trova in vettura incontrando le persone indicate
nei capoversi a) e b) del n. 145 si alza in piedi e saluta, se è disarmato o
armato di sola sciabola o di sola pistola; quand'è armato di moschetto,
fucile, o lancia, si alza in piedi e saluta come da fianc'arm (o pied'arm).
Se guida, prima di rendere gli onori predetti, ferma la vettura.
153. - Il militare che riceve il saluto, deve restituirlo nelle forme che
indica il n. 150. Di più militari salutati, i quali si trovino insieme,
risponde solo il più elevato in grado o più anziano. Il comandante di
riparto armato non restituisce il saluto al militare isolato.
Nessuno può dispensare l'inferiore dall'obbligo del saluto.
L'inferiore deve il saluto al superiore, col quale ha avuto od ha relazione
di servizio, o che egli riconosca, anche se non veste l'uniforme.
L'inferiore, quando non veste l'uniforme, deve il saluto al superiore, dal
quale debba ritenere di essere conosciuto.
154. - L'inferiore, che si presenta ad un superiore, si arresta sull'attenti
a due passi di distanza da lui, eseguisce il saluto e ritorna quindi nella
posizione di attenti; quando è licenziato, fa un passo indietro, saluta e si
allontana.
L'inferiore, disarmato od armalo di sola sciabola, che si presenta in un
locale che non sia d'uso comune per la truppa, si toglie il copricapo
nell'entrare, e lo tiene nella mano destra col fregio in alto e l'interno
appoggiato contro la gamba; per eseguire il saluto romano passa il copricapo
nella mano sinistra.
Quando il militare parla con un superiore per cose di servizio, o gli fa
visita di dovere, attende, per ritirarsi, di ricevere commiato.
155. - Il militare che, senza esservi comandato, per servizio armato, entra
nelle sale del Parlamento nazionale in occasiono dì sedute pubbliche, od in
quelle di udienza dei tribunali, od in quelle dove si esercitano i diritti
elettorali, depone le armi.
SALUTO DI UN REPARTO DI TRUPPA. (1)
156. - Un reparto di truppa deve il saluto:
a) a tutti i personaggi indicati nel primo capoverso del IN. 145 ed al SS.
Sacramento;
b) al Capo del Governo Primo ministro segretario di Stato;
c) ai cavalieri della SS. Annunziata fregiati delle insegne dell'ordine; ai
senatori e deputati riuniti in corpo ed alle loro deputazioni; alle Bandiere
delle forze armate dello Stato; alle Bandiere nazionali dei municipi
decorate di medaglia o croce di guerra al valor militare (2); ai
Ministri segretari di Stato per la Guerra, per la Marina e per l'Aeronautica
ed ai rispettivi sottosegretari;
d) agli ufficiali generali od ammiragli dei corpi armati dello Stato; al
comandante titolare del proprio reggimento; al comandante titolare del
proprio battaglione; al comandante titolare della propria compagnia;
all'Ufficiale che deve assumere il comando del reparto per servizio o per
istruzione; ai feretri nei trasporti funebri militari;
e) agli ufficiali superiori dei corpi armati dello Stato, se il reparto è
comandato da Ufficiale inferiore; agli ufficiali di ogni grado delle forze
armate dello Stato, se il reparto è comandato da sottufficiale o da graduato
di truppa; ai reparti di truppa armata dei corpi armati dello Stato
comandati da ufficiale; ai reparti di truppa armata dei corpi armati dello
Stato, comandati da sottufficiale o graduato di truppa, se esso pure è
comandato da sottufficiale o graduato di truppa.
f) Vi è inoltre obbligo reciproco di saluto fra i reparti di truppa armata
del R. Esercito e quelli del personale del Sovrano ordine di Malta e della
Croce Rossa Italiana, quando questi siano regolarmente mobilitati per
servizio e vestano la relativa uniforme.
157. - Nel caso dì scambio di saluto fra due
reparti, saluta generalmente per primo il reparto che ha il comandante meno
elevato in grado; e, se i comandanti sono di grado uguale, oppure manca il
modo di verificare tale circostanza, saluta per primo quello dei due che
viene dopo nell'ordine di precedenza stabilito per le diverse armi e corpi.
159. - Il saluto, da un reparto di truppa, viene eseguito nei modi seguenti:
160. - Reparto a pie fermo. - Presenta le armi a 20 passi di distanza
conservando la posizione d'onore fino a tanto che non venga ordinato
diversamente, o finché le persone o le Bandiere cui gli onori sono dovuti
non abbiano oltrepassato il reparto di 10 passi, nei casi indicati nei
capoversi a), b), c) e d) del n. 156.
Prende la posizione di attenti a 20 passi di distanza, conservandola con le
norme sopra descritte, nei casi indicati nei capoversi quinto e sesto del n.
156.
La posizione d'onore è sempre presa successivamente per battaglione, nelle
unità superiori al battaglione.
Un reparto ciclisti prende in ogni caso la posizione di attenti, ordinata
dal rispettivo capo. Se gli uomini hanno il moschetto a tracolla,
rettificano la posizione dell'arme.
161. - Reparto in marcia. - Si arresta e si regola poi come a pie
fermo, nei casi indicati nei capoversi a) e bl del n. 156. In tali casi un
reparto ciclisti smonta dalle macchine, fa fronte e prende la posizione di
attenti al comando del capo.
Saluta con l'attenti a destr (o sinistr), ordinato
successivamente per plotone nelle unità superiori al plotone, in tutti gli
altri casi (capoversi c), d), e) ed f) del n. 156).
162. - Reparto in, marcia a passo di strada. - Nei casi indicati nei
capoversi a) e b) del n. 156, la truppa prende il passo uniforme e rettifica
il porto d'arme ai tre segnali di attenti, suonati dai trombettieri o dai
tamburini successivamente per battaglione dalla testa o dalla coda della
colonna, e seguiti dalla fanfara reale per le LL. MM. il Re e la Regina e
dalla marcia al campo per le altre persone indicate nei detti capoversi.
Tutti fissano la persona cui si rende onore, e gli ufficiali salutano con la
mano.
Negli altri casi non si rendono onori.
Quando due reparti si incontrano, ognuno di essi serra a destra e prosegue
la marcia; gli ufficiali salutano con la mano alla visiera le Bandiere, i
superiori e gli eguali.
163. - Reparto in fermata durante le marce. - Nei casi indicati nei
capoversi a) e b) del n. 156, ai segnali di attenti sonati con le norme date
al n. 162, la truppa prende la posizione di attenti facendo fronte verso la
persona cui si rende onore, senza ripigliare le armi, se furono deposte, e
senza riprendere le formazioni; gli ufficiali salutano con la mano alla
visiera.
Negli altri casi non si rendono onori, e solo gli ufficiali salutano con la
mano alla visiera le Bandiere ed i superiori, e scambiano il saluto con gli
eguali.
164. - Reparto o reparti che attendono all'istruzione. - Quando sia
stato dato speciale preavviso dell'arrivo o del passaggio delle persone
indicate nel capoverso a) e b) del n. 156, il comandante del reparto più
elevato in grado, fu suonare i segnali d'attenti, seguito dalla fanfara
reale per le LL. MM. e dalla marcia al campo per le altre. Tutti i reparti
prendono la posizione di attenti, arrestandosi se sono in marcia, appiedando
se si tratta di reparti ciclisti ; poi ciascun reparto rende gli onori con
le norme date per il reparto fermo.
Quando si presentino sul luogo dell'istruzione:
il comandante del reggimento o altro comandante di grado superiore
(comandante di brigata, di divisione, ecc.):
ai segnali di attenti, falli suonare, con le norme date al numero
171, dal comandante di reparto più elevato in grado, tutti i reparti
prendono la posizione d'attenti, arrestandosi se in marcia. L'istruzione non
si riprende se non al segnale di avanti sonato per ordine della persona a
cui si rende onore. In tutti gli altri casi non si rendono onori.
165. - Reparto di scorta d'onore ad un convoglio funebre. — Dal
momento in cui si schiera, non rende più alcun onore, se non al feretro.
166. - Reparto che attende ad esercitazioni di combattimento, al tiro al
bersaglio od a manovre di forza. — Non rende onori in alcun caso.
167. - Reparto senz'armi. — Si regola in ogni caso secondo le
prescrizioni date per il reparto armato, in quanto sono ad esso applicabili.
168. - Quando un reparto di truppa armata, comandato da ufficiale, viene
salutato da un reparto comandato da sottufficiale o graduato di truppa, il
solo comandante restituisce il saluto.
169. - All'infuori dei casi contemplati dal n. 156, un drappello, comandato
da ufficiale, fermo o in marcia, che incontri un ufficiale superiore in
grado al comandante del drappello, non rende onori : il solo comandante
saluta.
170. - Alla Bandiera spettano sempre gli onori per essa prescritti,
indipendentemente dagli onori spettanti al reparto col quale essa si trova.
171. - Quando un reparto rende gli onori presentando le armi, i trombettieri
e le musiche che trovanti con esso, si regolano nei modi seguenti: i
trombettieri suonano tre volte il segnale di attenti e la fanfara reale per
LL. MM. il Re e la Regina, o la marcia al campo per il SS. Sacramento, per
il Sommo Pontefice, per i capi di Stati Esteri, per i Principi della
famiglia Reale e delle Case regnanti estere, pel Capo del Governo, per i
Cavalieri della SS. Annunziata fregiali dell'insegne dell'ordine, per i
Senatori e deputati riuniti in corpo e loro deputazioni, per le Bandiere
delle forze armate dello Stato e per le Bandiere Nazionali di Municipi
decorate al valore militare;
tre volte il segnale di attenti per i ministri segretari di Stato per la
guerra, per la marina, e per l'aeronautica e rispettivi sottosegretari, per
i Marescialli d'Italia, grandi Ammiragli, per il Capo di Stato Maggiore
Generale, per i Generali di Armala e designati di Armata, per gli Ammiragli
d'Armata e designati d'Armata, per il Comandante Generale della M. V. S. N.;
per i Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e
della M. V. S. N., per i Generali di Corpo d'Armata, per gli Ammiragli di
Squadra, per i Generali Ispettori dei Corpi della R. Marina, per i Generali
di Squadra Aerea.
due volte il segnale di attenti per i Generali ed ammiragli ili divisione,
Tenenti Generali del R. Esercito e per gli ufficiali Generali delle altre
forze armate dello Stato con grado corrispondente;
una volta il segnale d'attenti per i generali di brigata, contrammiragli,
maggior generali del R. Esercito ed ufficiali generali delle altre forze
armale dello Stato coli grado corrispondente; per il comandante titolare
del proprio reggimento.
I tamburini si regolano in conformità battendo la marcia al campo e Ire
rulli, due od uno solo, nei casi in cui i trombettieri suonano la marcia al
campo seguita da Ire, due od un attenti.
PRESENTAZIONI, VISITE DI DOVERE
E NOTIFICAZIONI TRA MILITARI DEL R. ESERCITO.
172. - Gli ufficiali di qualunque grado, arma
o corpo, che si incontrano in un luogo di ritrovo, o viaggiano insieme,
hanno il dovere di presentarsi scambievolmente.
Quando sono di grado diverso, si presenta prima il meno elevato in grado.
173. - L'ufficiale nuovo destinato in un corpo e presentato dal comandante
del corpo agli ufficiali riuniti a gran rapporto.
176. - Visite dovute dall'ufficiale isolatamente. — Deve far visita
isolatamente:
a) l'ufficiale che giunge nuovo al corpo, o ne parta per mutata
destinazione, che va in licenza ordinaria o straordinaria o ne ritorna, al
proprio comandante di corpo (o capo di servizio), di battaglione e di
compagnia;
b) l'ufficiale nuovo destinato ad un corpo, ufficio, stabilimento o scuola,
a tutti gli ufficiali del corpo di grado superiore al suo;
c) l'ufficiale inferiore di un corpo, ufficio, stabilimento o scuola, agli
ufficiali inferiori nuovi destinati al corpo e di grado superiore al
proprio.
177. - L'ufficiale nuovo destinato ad un corpo, ufficio, stabilimento o
scuola, si presenta a tutti gli ufficiali di pari grado del corpo.
179. - Le visite, sono fatte nell'ufficio della persona, alla quale sono
dovute, e nell'uniforme prescritta.
182. - L'ufficiale che viaggia per ragione di servizio o di istruzione, e
deve soggiornare per più di 24 ore in un presidio, notifica la propria
presenza ed il proprio recapito .-il comandante di esso se più elevato in
grado.
DOVERI TRA UGUALI.
DOVERI GENERALI.
193. - Il pensiero di essere tutti al
servizio dello stesso Re. dello stesso paese, di non avere che una stessa
bandiera, di mirare lutti ad un unico fine, che tanto meglio sarà raggiunto
quanto più salda sarà l'unione degli animi, dei voleri e delle operi deve
collegare in un sentimento di fraternità militare tutti i membri
dell'esercito, ed ancor più tutti gli uguali fra loro.
194. - Non deve esservi gara che nel procurare l'onore ed il bene del
corpo al quale si appartiene e dell'esercito tutto.
DOVERI DELL'ALLIEVO UFFICIALE E DELL'ALLIEVO SOTTUFFICIALE.
DIPENDENZA, DOVERI E DISPENSA DAL SERVIZIO.
379. - La dipendenza disciplinare ed
amministrativa, ed il trattamento dell'allievo ufficiale, e dell'allievo
sottufficiale, sono stabiliti da speciali disposizioni.
380. - L'allievo ufficiale non deve in alcun modo essere impiegato in
servizi speciali, ed in massima è esente dagli ordinar! servizi di caserma e
di presidio, che non debba compiere a scopo d'istruzione.
DOVERI DEL COMANDANTE DI COMPAGNIA.
DOVERI GENERALI.
383. - Il comandante di compagnia ha per
incarico di istruirla, disciplinarla, amministrarla e guidarla nel
combattimento: di tutto ciò è direttamente responsabile verso il proprio
comandante di battaglione.
384. - Pari all'importanza di questo ufficio deve essere lo zelo di
ognuno nell'adempirlo. Tutti i comandanti di compagnia di un corpo debbono
essere animati da una nobile emulazione nel concorrere all'istruzione ed
alla disciplina del corpo: ma l'emulazione deve essere accompagnata alla
buona armonia ed alla perfetta concordia fra tutti, affinchè l'opera loro
riesca coordinata e perciò più efficace, tanto in pace quanto sul campo di
battaglia. 386. - Lascia, perciò, ai subordinati la cura e la esecuzione dei
particolari, e riserva a sé la vigilanza e la direzione generale,
coor-dinando le operazioni individuali in modo che ne risulti il buon
andamento di tutta la compagnia.
389. - Precede tutti con l'esempio non meno che col precetto, e perciò si
trova sempre primo ovunque il servizio lo richieda.
VECI DI COMANDANTE DI COMPAGNIA.
411. - In assenza o mancanza del comandante titolare, il comando della compagnia spetta all'ufficiale subalterno di maggior grado o più anziano della compagnia, sia egli effettivo ad essa oppure vi si trovi comandato a prestar servizio. Nondimeno, qualora questi fosse sottotenente, e il comandante del corpo non giv dicasse di affidargli detto comando, perché non gli riconoscesse ancora sufficiente pratica del servizio, od anche per altre considerazioni, il comando della compagnia può essere dal comandante predetto affidato ad uno dei tenenti del battaglione.
DOVERI DELL'UFFICIALE SUBALTERNO DI COMPAGNIA.
DOVERI GENERALI.
413. - L'ufficiale subalterno è dal comandante
della compagnia assegnato ad un plotone.
414. - Ogni ufficiale subalterno ha normalmente il comando stabile di un
plotone, e lo conserva sempre, anche quando assuma interinalmente il comando
della compagnia.
Risponde direttamente al comandante della compagnia della disciplina, del
buon contegno e del benessere degli uomini del suo plotone, del buon governo
dei quadrupedi, della buona conservazione dei materiali d'ogni specie in
consegna.
415. - L'ufficiale subalterno ha per incarico di coadiuvare il capitano nel
governo della compagnia, e farne, ogni volta che occorra, le veci secondo le
norme stabilite.
Deve perciò conoscere il cognome, il carattere e la capacità relativa dei
soldati della compagnia, e tenersi informato di tutto ciò che in essa
accade.
416. - Sopratutto deve studiare il carattere e le attitudini degli uomini
del proprio plotone, per sapere adoperare ciascuno nel modo più conveniente,
tenendo d'occhio i meno buoni per cercare di correggerli.
417. - La sua vigilanza deve estendersi anche sopra gli altri sottufficiali
e caporali della compagnia. Deve osservarne la condotta, tanto in servizio
quanto fuori, e badare che serbino costantemente un contegno confacente al
loro grado, e mantengano ferma la disciplina; ma che alla risolutezza ed
all'energia uniscano la pazienza e le buone maniere, specialmente
nell'istruire ed educare le reclute.
418. - Deve procurare che ognuno curi la propria salute e la nettezza del
corpo; e che le armi, il corredo ed ogni altro materiale siano sempre in
istato da poter servire.
DOVERI DEL SOTTUFFICIALE E DEL PERSONALE DI TRUPPA DELLA COMPAGNIA.
DOVERI DEI. SOTTUFFICIALE.
419. - Al sottufficiale di compagnia, come
quello che più ili frequente si trova a contatto col soldato, spetta in
particolar modo di ispirare con le parole e con l'esempio il sentimento del
dovere, lo spirito militare, il rispetto e l'obbedienza ai superiori; di
diffondere e tener vivo lo spirito di corpo, le abitudini di ordine, le
tradizioni militari ; di mantenere e promuovere la buona armonia e la
concordia. Egli perciò ha parte importantissima nell'educazione del soldato.
420. - Lontano dalla eccessiva familiarità non meno che dall'asprezza,
tratta l'inferiore con fermezza di contegno, accompagnata sempre da urbanità
di modi, essendo questa, in un con la imparzialità e la giustizia, la via
più sicura per ottenere rispetto e obbedienza, e per acquistare
quell'autorevolezza, che è tanto necessaria all'esercizio del grado.
421. - Perciò deve guardarsi scrupolosamente dell'usare coi soldati, e
specialmente con le reclute, atti maneschi, motti beffardi o maniere
sprezzanti. Deve correggere gli errori che vede commettere dai soldati,
indicar loro, il modo di sfuggirli, guardandosi dal rimproverarli con
isdegno, specialmente se in presenza di persone estranee.
422. - Sostiene i caporali con la propria autorità, li avvezza a comandare
con fermezza, ma senza scortesia, vegliando che adoperino sempre
imparzialità e giustizia.
Bada specialmente ai caporali incaricati della istruzione delle reclute, per
accertarsi che le istruiscano come si conviene e che ispirino loro buoni
sentimenti.
423. - Il sottufficiale tiene un elenco nominativo dei militari della
compagnia e li deve conoscere per cognome.
Si da premura di conoscere le varie altitudini, le inclinazioni, la
condotta, e il modo di servire dei suoi subordinati, sia per propria norma,
sia per trovarsi in grado di porgere informazioni ai superiori.
424. - Deve osservare in qual modo i soldati del proprio reparto abbiano
cura dei loro quadrupedi. Esige che li governino bene ed usino coi medesimi
buone maniere. Veglia affinchè la ferratura sia sempre mantenuta in buono
stato dal maniscalco, ed in caso d'incuria fa subito rapporto al superiore
immediato.
DOVERI DEL CAPORAL MAGGIORE E DEL CAPORALE.
442. - Il caporal maggiore di compagnia
concorre coi sergenti in tutti i servizi, ma solo eccezionalmente in quello
di sergente d'ispezione alla caserma.
443. - Il caporal maggiore o caporale di contabilità coadiuva il
sottufficiale addetto all'ufficio di compagnia nell'esecuzione dei lavori
contabili.
E' dispensato da tutti i servizi di caporale, ma interviene ad ogni chiamata
ed alle istruzioni principali.
445. - Il caporale, oltre all'essere in grado d'istruire il soldato in
ogni parte del servizio, deve essere abbastanza autorevole da mantenere in
ogni circostanza l'ordine e la disciplina fra i suoi subordinati, e
sapersene procacciare la stima e l'obbedienza. Esso deve perciò dar loro
l'esempio di una condotta irreprensibile e di costante esattezza
nell'adempimento dei proprii doveri.
446. - Spetta al caporale di iniziare alla vita militare il nuovo soldato.
Gli insegna quindi la maniera di ben vestirsi, di ben tenersi, di governare
i quadrupedi a lui affidati; il modo di ben riporre e piegare le robe, di
pulire le varie parti dell'armamento e del corredo; gli da quei consigli
igienici che reputa opportuni, e gli serve di guida e di aiuto nella nuova
condizione.
DOVERI DEL SOLDATO.
457. - Chiamato dalla legge a far parte
dell'esercito per addestrare ed agguerrire il corpo e l'animo e poter
efficacemente concorrere alla difesa del Re e della Patria, il soldato deve
adattarsi subito e volonterosamente alle esigenze della sua nuova con
dizione ed attendere con animo lieto e con alacrità al servizio militare.
458. - Con la nettezza, la sobrietà, la temperanza, con lo sfuggire ogni
sorta di eccessi, conserva sano e robusto il corpo, e pronte e vigorose le
facoltà della mente.
459. - Con la continua attenzione, premura ed operosità, si studia di
ritrarre sempre maggior profitto dalle varie istruzioni e scuole, le quali,
mentre lo abilitano a ben adempiere i suoi doveri, rialzano la sua
condizione e la migliorano, e lo mettono in grado di sempre meglio servire
la Patria.
460. - Il soldato deve sempre avere somma cura del corredo, delle armi,
dei quadrupedi, e di ogni specie di materiali che abbia personalmente in
consegna.
DOVERI DEL MILITARE IN ALCUNI CASI
E CONDIZIONI SPECIALI.
MATRIMONIO.
506. - Il permesso di contrarre matrimonio o concesso, ai militari di truppa, dal Comandante del Corpo o di reparto autonomo, per delega del Ministro della Guerra.
PUBBLICAZIONI A STAMPA.
511. - Qualunque militare può pubblicare per
mezzo della stampa tutto ciò che crede, con le cautele e restrizioni
indicate nel numero 513 senza previamente chiederne l'autorizzazione; però
egli è responsabile di qualunque offesa potesse la sua pubblicazione recare
alla disciplina militare.
512. - Alla pubblicazione può opporre, o no, il proprio no" me; non è però
tollerato mai il sottoscriversi con la sola indicazione del proprio grado o
qualità (un ufficiale, un sottufficiale, un militare), perché ciò viene ad
addossare, sia pure soltanto in linea di possibilità astratta, a tutti i
singoli componenti di un ceto di persone una responsabilità, che deve essere
esclusivamente individuale e definita.
513. - L'ufficiale non può pubblicare dati e notizie Hi carattere riservato,
o tratti da documenti riservati.
MILITARE AMMALATO.
518. - Il sottufficiale, caporale o soldato,
che sia per malattia impedito di adempiere il suo dovere, è obbligato a
prontamente dichiararlo al proprio superiore immediato, nulla celando per
malintesa avversione all'ospedale.
520. - Allorquando un militare infermo richiede i conforti della propria
religione, i ministri di essa devono essere chiamati ad assisterlo.
521. - L'ufficiale, che si animali informa subito per iscritto, se non ha
l'opportunità di farlo a voce, l'ufficio di maggiorità di corpo, ed inoltre,
se subalterno, il comandante della compagnia, al quale spetta poi di
dichiararlo ammalato sul rapporto-situazione della compagnia.
522. - L'ufficiale, che si dichiara ammalato, non può uscire di casa durante
le 24 ore.
523. - Dopo qualunque indisposizione o malattia, l'ufficiale fa noto la
propria guarigione alle medesime autorità cui ha notificato la malattia.
Quando la indisposizione abbia durato più di tre giorni l'ufficiale si
presenta al comandante del corpo all'ora del rapporto del giorno successivo
a quello della guarigione.
PARTE II.
RICOMPENSE MILITARI.
GENERALITÀ.
530. - La maggiore soddisfazione morale per
il militare deve essere quella, che proviene dal sentimento di aver adempito
il proprio dovere.
E perciò, in qualunque circostanza, sia in pace, sia in guerra,
quell'elevato sentimento deve essere sempre e sola guida delle sue azioni,
anche quando queste dovessero rimanere del lutto ignorate.
531. - Non sarebbe buon militare quegli, per il quale la speranza delle
ricompènse fosse unico movente dell'operare.
Mentre il sentimento puro ed elevato del dovere mantiene uniti i cuori e
salda la compagine dell'esercito, lo smoderato ed unico desiderio di
ricompense fa nascere invidie e distrugge il cameratismo.
533. - L'usare opportunamente delle ricompense costituisce per il
superiore un mezzo potente per elevare lo spirito militare, infondere la
giusta emulazione, e mantenere salda la disciplina negli inferiori.
SPECIE DELLE RICOMPENSE MILITARI.
534. - Le ricompense per il militare sono:
1) l'encomio semplice o solenne;
2) le ricompense al valor militare;
3) le ricompense per anzianità di grado e di servizio, o per merito
speciale.
ENCOMIO.
535. - L'encomio semplice consiste nella lode
data dal superiore all'inferiore, sia verbalmente, sia con lettera, o per un
fallo speciale che la meriti, ovvero per particolare diligenza od
intelligenza adoperata nell'adempimento dei suoi doveri o nell'esecuzione di
un ordine.
536. - L'encomio solenne consiste invece nella lode esemplarmente pubblicata
all'ordine del giorno del reggimento della brigata, del presidio, della
Divisione, del Corpo d'Armata, o dell'esercito, per ordine dell'autorità che
tributa la lode stessa.
L'encomio solenne è, naturalmente, tanto più importante quanto più ne è
estesa la pubblicazione; ond'è che nel darlo, bisogna commisurare questa
estensione al merito del fatto, cui si riferisce.
RICOMPENSE AL VALOR MILITARE.
539. - Le ricompense al valore militare consistono:
a) nella croce di guerra al valor militare;
b) nella medaglia di bronzo, d'argento, o
d'oro al valor militare ;
c) nelle decorazioni dell'Ordine militare di Savoia ;
d) nelle promozioni straordinarie per merito di guerra.
PARTE III. (3)
PUNIZIONI DISCIPLINARI. - NORME GENERALI.
CARATTERE DELLE PUNIZIONI DISCIPLINARI.
552. - Le punizioni disciplinari hanno,
sopratutto, valore morale.
La limitazione di libertà personale, connessa ad alcune di esse, va intesa
come sanzione da applicarsi nei soli casi di recidività o di mancanze
particolarmente gravi.
553. - Le punizioni vanno scrupolosamente vagliate, tenendo presente che -
specie per gli ufficiali - il loro valore è in ragione del grado rivestito
dalla persona alla quale esse vengono applicate.
FACOLTÀ DI PUNIRE E NORME RELATIVE.
554. - Ogni superiore ha il dovere ed il
diritto di punire l'inferiore che manchi.
Come, quando, in quale misura valersi di tale facoltà, è virtù di
comandante.
Dalla punizione inflitta, il superiore deve trarre occasione per svolgere
un'azione moralizzatrice ed incitatrice, intesa a ridestare, in chi manca,
il sentimento del dovere.
555. - Sono represse, a norma delle seguenti disposizioni:
— le infrazioni ai regolamenti militari ed agli ordini superiori;
— le negligenze nell'adempimento del proprio dovere;
— le irregolarità nella vita pubblica, specie se rivestono particolare
gravita o se incidano sul decoro del grado e della divisa (giuochi di
azzardo, debiti, stravizi, mal costume, ecc.).
556. - I mezzi coercitivi - nel clima di elevazione spirituale creato dalla
Vittoria e dal nuovo Regime - vanno usati con senso di opportunità, tatto,
ponderatezza e giusta misura.
Occorre, sopratutto, tenere conto dei precedenti e della sensibilità di chi
ha mancato.
557. - E' deplorevole usare espressioni ingiuriose od anche risentite verso
chi manca.
Una punizione inflitta ingiustamente, come qualsiasi atto inurbano o
scorretto verso un subordinato, si risolve in grave danno per la disciplina
militare.
Il superiore, con azione ferma e risoluta e sopratutto con l'esempio deve
prevenire le mancanze dei propri dipendenti, mai provocarle.
558. - Il superiore, prima di infliggere una punizione:
- deve indagare se chi ha mancato se aveva oppur no la intenzione;
- deve ricorrere ai mezzi morali di cui dispone, per evitare, per
quanto possibile, la prima punizione. Questa, se inflitta prematuramente,
cioè quando il militare non è ancora compreso nei suoi doveri, provoca
scoraggiamento ed errata concezione del valore e dello spinto della
disciplina militare.
559. - Il superiore, cui compete di fissare la specie e la durata della
punizione, dopo di averne approfondito cause ed effetti:
- deve tener conto del passato e delle condizioni di grado e di anzianità
del punito;
- deve colpire, sopratutto, le mancanze di carattere spiccatamente
militare, nonché quelle che intaccano, sia pure lievemente, quel senso
di correttezza che deve essere caratteristica del militare in genere,
dell'ufficiale in ispecie;
- deve infliggere al più elevato in grado o al più anziano, tra i militari
implicati nella stessa mancanza il trattamento più severo.
560. - E' lasciata facoltà al comandante di corpo di condonare tutta o parte
della punizione materiale, se, ad effetto morale raggiunto, si dimostri
opportuno non insistere in essa.
561. - La punizione è efficace se pronta, immediata. Pertanto,
indagini ed inchieste disciplinari, vanno espletate con ponderazione ed in
profondità; ma con la massima sollecitudine.
I giorni trascorsi in punizione, nell'attesa delle decisioni superiori,
vanno computati come giorni di punizione scontati.
562. - Ogni decisione in materia disciplinare è sempre devoluta al superiore
dal quale dipende il militare, all'atto della decisione stessa. Nel caso di
mancanza precedentemente commessa, la sanzione verrà inflitta in base alle
informazioni fornite dai superiori del tempo.
La motivazione delle punizioni deve essere - nella sua integrità - portata a
conoscenza del punito.
563. - E' fatto divieto, tranne in casi eccezionali, che impongano una
immediata repressione:
- di infliggere punizioni in presenza d'inferiori del militare da punire;
- di prendere provvedimenti disciplinari in conseguenza di una mancanza
deferita al superiore o per la quale sì stia indagando d'ordine di un
superiore.
PUNIZIONE DI MILITARE IN DISTACCAMENTO.
564. - L'ufficiale comandante di distaccamento
ha sui militari di esso la stessa autorità disciplinare del comandante di
corpo, ma non può ordinare retrocessioni, né — se ufficiale inferiore — può
fissare la durala degli arresti inflitti ad ufficiale.
565. - Il comandante di distaccamento che non sia ufficiale deve limitarsi
alle punizioni di richiamo, di rimprovero e di consegna in caserma.
Eccezionalmente può anche infliggere la sala e la camera di punizione, senza
però fissarne la specie e la durata, che saranno stabilite da chi di dovere.
PUNIZIONE DI MILITARE DEL R. ESERCITO.
566. - Il superiore che infligge una punizione
ad un militare del Regio Esercito deve informare - tramite gerarchico:
- il comando della compagnia, se trattasi di un militare della propria
compagnia;
- il comando del battaglione, se trattasi di un militare di altra compagnia
del proprio battaglione;
- il comando del reggimento, se trattasi di un militare di altro battaglione
del proprio corpo;
- il comando del presidio, se trattasi di militare di altro corpo. In questo
caso, la specie e la durata della punizione saranno fissate e comunicate
dallo stesso comando di presidio.
PUNIZIONE DI MILITARE APPARTENENTE AD ALTRA FORZA ARMATA DELLO STATO.
567. - Il superiore può richiamare qualunque
inferiore delle altre forze armate dello Stato.
Se chi rileva la mancanza riveste il grado di ufficiale o sottufficiale, e
se la gravita della mancanza stessa lo esiga, il richiamo può essere
accompagnato dall'ingiunzione, al trasgressore, di costituirsi subito ai
propri superiori diretti.
In tal caso chi prende il provvedimento, deve rimettere, tramite gerarchico,
un dettagliato rapporto al comando del presidio R. Esercito.
Il comando del presidio, accertate le circostanze di fatto, annota il
rapporto e lo rimette - tramite gerarchico - alla competente autorità
territoriale della forza armata cui appartiene chi ha mancato (comando del
dipartimento marittimo, comando della zona aerea territoriale, comando di
zona della R. C. di Finanza, comando del raggruppamento M.V.S.N.); questa
fisserà la punizione.
Nei servizi armati cumulativi il superiore può stabilire senz'altro la
specie della punizione da infliggere all'inferiore, a qualsiasi forza armata
questo appartenga. La durata di delta punizione viene fissata come nel caso
precedente.
Analoga procedura seguiranno gli appartenenti alle altre forze armate dello
Stato, nei confronti dei militari del R. Esercito. In questo caso il
rapporto deve essere inoltrato al competente comando di corpo d'armata.
PUNIZIONI INFLITTE AD INFERIORE IN SERVIZIO
CON SPECIFICA CONSEGNA.
570. - Il superiore che accerti un'infrazione disciplinare da parte di inferiore appartenente all'arma CC. RR., (od altre forze armate dello Stato) comandato in servizio con specifica consegna, non può distoglierli dal servizio stesso, ma deve limitarsi a prenderne il nome, per poi riferire nel modo e all'autorità indicati nel presente regolamento.
PUNIZIONI DELL'UFFICIALE (4)
SPECIE DELLE PUNIZIONI E LORO DURATA.
571. - Le punizioni disciplinari per
l'ufficiale in servizio sono:
1° il richiamo;
2° il rimprovero;
3° gli arresti semplici da 1 a 10 giorni;
4° gli arresti di rigore da 1 a 7 giorni ;
5° il rimprovero solenne;
6° la fortezza da 10 a 30 giorni;
7° la sospensione dall'impiego;
8° la dispensa dal servizio permanente;
9° la rimozione dal grado.
572. - Le punizioni disciplinari per l'ufficiale in congedo sono:
1° il richiamo;
2° il rimprovero;
3° il rimprovero solenne;
4» la sospensione dal grado;
5° la rimozione dal grado.
RICHIAMO E RIMPROVERO.
573. - Il richiamo sanziona mende e infrazioni
lievi. Può essere reso più grave mediante la iscrizione del suo motivo sulle
carte personali.
Il rimprovero colpisce infrazioni ripetute o di qualche gravita; il suo
valore sta nella motivazione che è sempre da iscriversi sulle carte
personali.
Il richiamo ed il rimprovero possono essere inflitti da qualsiasi superiore.
ARRESTI.
574. - La punizione di arresti sanziona
mancanze che indubbiamente lascino traccia nella considerazione e nel
giudizio sull'ufficiale. Può essere inflitta da qualsiasi superiore.
Danno motivo agli arresti semplici le negligenze o mancanze leggiere quando
siano ripetute, o le trasgressioni notevoli dei propri doveri. Si ricorre
invece agli arresti di rigore per mancanze gravi o ripetute nel servizio e
per gravi infrazioni delle regole di contegno.
Gli arresti semplici possono essere sussidiar! di quelli di rigore.
La specie e la durata degli arresti, se cioè semplici o di rigore, ed il
luogo dove questi ultimi devono essere scontati sono determinati dal
comandante del corpo o capo servizio o dal generale che ha punito (5).
Nel far uso della punizione di arresti, si deve tener presente che essa,
dato il carattere essenzialmente morale che deve essere mantenuto a tutte le
punizioni stabilite per l'ufficiale, non è generalmente necessaria né
appropriata per ufficiali di grado elevato, oppure di età matura e di
sperimentata serietà di carattere, essendo per questi quasi sempre
sufficiente il richiamo o rimprovero.
575. - L'ufficiale punito di arresti:
ne informa (per iscritto, se non ha l'opportunità di farlo a voce) il
superiore da cui direttamente dipende in via disciplinare e d'impiego;
disimpegna, di massima, tutti i servizi inerenti alla funzione del suo
grado.
576. - L'ufficiale punito con gli arresti - in guarnigione od in
accantonamento - deve rimanere nella propria abitazione nelle ore libere dal
servizio od eventualmente, se punito con gli arresti di rigore, in altro
locale appositamente designato.
Al campo e in esercitazioni gli arresti semplici o di rigore si scontano
entro i limiti degli alloggiamenti del proprio corpo. 576-bis. - In
circostanze eccezionali (ad esempio: ufficiale sotto l'imputazione di un
reato, deferimento al consiglio di disciplina, casi di recidività, ecc.) è
fatta facoltà di ordinare che gli arresti di rigore siano scontati in
caserma e con le precauzioni che eventualmente siano ritenute necessarie. In
tal caso l'ufficiale è escluso da qualsiasi servizio.
RIMPROVERO SOLENNE.
577. - Il rimprovero solenne va considerato
come potente mezzo morale per richiamare al dovere l'ufficiale colpevole di
mancanza grave o molte volte incorso nella punizione di arresti.
Può essere inflitto dalle stesse autorità che possono infliggere la fortezza
(v. n. 579).
L'autorità che infligge il rimprovero solenne ne compila la motivazione, che
viene comunicata al punito — a cura del comandante del presidio (se almeno
colonnello) o di altro colonnello o generale a ciò designato — in presenza
del proprio comandante di corpo o distaccamento.
578. - Il rimprovero solenne all'ufficiale in congedo è inflitto dal
ministro della guerra, per propria determinazione o su proposta del comando
di corpo d'armata nel cui territorio risiede l'ufficiale.
La motivazione viene comunicata personalmente all'interessato.
FORTEZZA.
579. - La fortezza è punizione da infliggere
solo per mancanze molto gravi e quando gli altri mezzi di correzione siano
riusciti inefficaci.
È applicabile a tutti gli ufficiali:
ai colonnelli, solo in casi eccezionali, che preludano al loro
allontanamento dal s.p.e.;
agli ufficiali generali, solo durante il periodo istruttorio, in attesa di
giudizio penale.
È inflitta:
dai comandanti di corpo d'armata, agli ufficiali della propria
giurisdizione;
dai generali di corpo d'armata, agli ufficiali da loro direttamente
dipendenti;
dai comandanti dei RR. corpi di truppe coloniali agli ufficiali di detti
corpi.
La sua durata è fissata dall'autorità che la infligge. In tutti gli altri
casi, spetta al ministero ordinare la fortezza e fissarne la durata.
580. - L'ufficiale cui è inflitta la fortezza si reca, sulla sua Parola
d'onore, nella località che gli viene indicata, quivi si Presenta al
comandante del presidio, dal quale riceverà ordini e comunicazioni superiori
che dovrà scrupolosamente osservare.
581. - Salvo che non ne sia stato espressamente dispensato, l'ufficiale che
ha scontalo una punizione di arresti o di fortezza, deve presentarsi, per
visita di dovere, al superiore che lo ha punito.
SOSPENSIONE DALL'IMPIEGO O DAL GRADO.
DISPENSA DAL SERVIZIO PERMANENTE - RIMOZIONE DAL GRADO.
582. - La sospensione dall'impiego o dal grado, la dispera dal servizio permanente e la rimozione dal grado sono regolate dalla legge sullo stato degli ufficiali.
PUNIZIONI DEL SOTTUFFICIALE.
SPECIE DELLE PUNIZIONI E LORO DURATA.
583. - Le punizioni ai sottufficiali debbono
essere inflitte seguendo criteri analoghi a quelli stabiliti nei riguardi
degli ufficiali.
584. - Le punizioni disciplinari per i marescialli sono:
1° il richiamo;
2° il rimprovero;
3° gli arresti semplici da 1 a 15 giorni (1);
4° gli arresti di rigore da 1 a 10 giorni;
5° il rimprovero solenne;
6° la dispensa dal servizio;
7° la retrocessione dal grado.
585. - Le punizioni per i sergenti maggiori ed i sergenti sono:
1° il richiamo;
2° il rimprovero; t
3° la consegna in caserma da 1 a 15 giorni (1);
4° la sala di punizione semplice da 1 a 15 giorni (1);
5° la sala di punizione di rigore da 2 a 10 giorni (1);
6° il rimprovero solenne;
7° la dispensa dal servizio;
8° la retrocessione dal grado:
9° il passaggio alle compagnie di correzione, previa retrocessione dal grado
limitatamente ai sergenti ed ai sergenti maggiori non ammessi a carriera
continuativa.
(1) Il nome del sottufficiale consegnato o alla sala deve essere dato
in nota all'ufficiale di picchetto ed all'ufficio comando di reggimento.
RICHIAMO E RIMPROVERO.
586. - Possono essere inflitti al
sottufficiale da qualunque superiore.
Il rimprovero è sempre da iscriversi sul foglio matricolare.
ARRESTI.
587. - Gli arresti possono essere intimati ai
marescialli soltanto dagli ufficiali.
La specie e la durata degli arresti sono stabilite dal comandante del corpo
o dall'ufficiale a lui superiore in grado che l'abbia inflitta.
Gli arresti semplici possono essere sussidiar! di quelli di rigore.
588. - Il maresciallo punito con gli arresti semplici o di rigore sconta la
punizione nella propria camera od abitazione, od in altro locale
appositamente a ciò designato dal comandante del corpo.
589. - Al maresciallo punito di arresti si applicano - in quanto possibile -
le disposizioni che il presente regolamento stabilisce per gli ufficiali.
CONSEGNA IN CASERMA.
590. - La consegna in caserma può essere
inflitta da qualunque superiore, per sanzionare mancanze che lascino traccia
nella considerazione e nel giudizio sul sottufficiale.
La durata è determinata:
dal comandante del battaglione cui appartiene il punito. so inflitta da un
superiore facente parte del battaglione stesso; dal comandante del corpo, se
inflitta da un superiore appartenente ad altro battaglione.
La punizione decorre, a tutti gli effetti, dal momento in cui è intimata.
L'interessato riceve comunicazione della durata dal proprio comandante di
compagnia.
591. - Il sottufficiale consegnato in caserma non è escluso da alcun
servizio e non può uscire che per motivi di servizio.
SALA DI PUNIZIONE.
592. - La sala di punizione può essere infima
da qualunque ufficiale.
La specie e la durata della sala di punizione sono stabilite dal comandante
del corpo o dall'ufficiale a lui superiore che l'abbia inflitta.
La sala di punizione semplice può essere sussidiaria di quella di rigore,
593. - Il sottufficiale alla sala di punizione semplice deve rimanere
rinchiuso in apposita stanza durante la notte e nelle ore in cui gli altri
sottufficiali godono di libera uscita; gli è concesso di fumare, di aver
libri da leggere e l'occorrente per scrivere.
Il sottufficiale punito con la sala di punizione di rigore deve rimanere
chiuso in apposita stanza, possibilmente solo, uscendone per partecipare
alle istruzioni o servizi principali.
In casi eccezionali, che richiedano particolari sanzioni, il comandante del
corpo può disporre che il sottufficiale punito sia escluso anche dalle
istruzioni o dai servizi principali. A scopo igienico gli sarà concesso di
uscirne una o due volte al giorno per prendere aria, in qualche corridoio o
cortile, fuori della vista della truppa e sotto la sorveglianza di altro
sottufficiale - più anziano - a ciò comandato.
Nelle ore in cui il sottufficiale punito di sala di rigore rimane rinchiuso
nel locale di punizione non può conferire — senza l'autorizzazione del
comandante del corpo - con altri tranne che con gli ufficiali del corpo e
per servizio. Non può fumare né aver libri, all'infuori di quelli concessi
dal comandante del corpo.
Per la notte il sottufficiale ha a disposizione - nella sala di punizione -
il proprio letto.
Quanto al vitto, egli continua ad avere il trattamento ordinario.
594. - Al campo e in esercitazione, il sottufficiale punito di sala di
punizione riceve - di massima - il trattamento del punito di consegna.
Le punizioni più gravi vengono scontate sul posto - in locale adatto -
oppure al ritorno in guarnigione, salvo il condono per quei sottufficiali
che, durante tale periodo addestrativo, emergessero per attività e zelo.
595. - Le norme indicate dal n. 576 bis del presente regolamento valgono
anche per il sottufficiale.
595-bis. - A sala di punizione ultimata, il comandante di compagnia presenta
il sottufficiale al comandante di battaglione ed a quello di corpo.
RIMPROVERO SOLENNE.
596. - Il rimprovero solenne viene inflitto al
.sottufficiale per mancanza di eccezionale gravita.
È deciso dal comandante del corpo o capo servizio o da autorità ad essi
superiori.
Viene comunicato, dallo stesso comandante di corpo o capo servizio o dal
comandante di distaccamento, in presenza del rispettivo comandante di
reparto.
DISPENSA DAL SERVIZIO - RETROCESSIONE DAL GRADO
PASSAGGIO ALLE COMPAGNIE DI CORREZIONE PREVIA RETROCESSIONE DAL GRADO.
597. - La dispensa dal servizio, la retrocessione dal grado, il passaggio alle compagnie di correzione sono regolati dal Regolamento sullo stato dei sottufficiali.
PUNIZIONI DEL GRADUATO DI TRUPPA E DEL
SOLDATO.
SPECIE DELLE PUNIZIONI E LORO DURATA.
598. - Le punizioni disciplinari vengono
inflitte ai graduati di truppa ed ai soldati seguendo criteri analoghi a
quelli stabiliti per gli ufficiali e sottufficiali.
599. - Le punizioni disciplinari per il graduato di truppa sono:
1° il richiamo;
2° la consegna in caserma da 1 a 20 giorni (6);
3° la camera di punizione semplice da 1 a 20 giorni (6);
4° la camera di punizione di rigore da 2 a 10 giorni (6);
5° il rimprovero solenne;
6° la retrocessione dal grado;
7° il passaggio alle compagnie di correzione, previa retrocessione dal
grado.
600. - Le punizioni disciplinari per il soldato sono :
1° il richiamo;
2° la consegna in caserma da 1 a 20 giorni (7);
3" la camera di punizione semplice da 1 a 20 giorni (7);
4° la camera di punizione di rigore da 2 a 10 giorni (7);
5° la retrocessione da appuntato o da soldato scelto (7);
6° il passaggio alle compagnie di correzione;
RICHIAMO.
601. - Qualunque superiore può infliggere il richiamo al graduato di truppa ed al soldato.
CONSEGNA IN CASERMA.
602. - Qualunque superiore può infliggere la
consegna in caserma al graduato di truppa ed al soldato. La durata è
stabilita:
dal comandante di compagnia, se chi punisce appartiene alla medesima
compagnia del punito;
dal comandante del battaglione, se chi punisce appartiene ad altra compagnia
dello stesso battaglione del punito;
dal comandante di corpo, se il punito e chi infligge la punizione
appartengono a diverso battaglione.
603. - Il graduato di truppa o soldato punito di consegna in caserma:
- disimpegna tutti i servizi;
- non usufruisce della libera uscita;
- nelle ore di libertà è a disposizione dell'ufficiale di picchetto, per i
servizi generali della caserma.
CAMERA DI PUNIZIONE.
604. - Qualunque ufficiale o sottufficiale può
infliggere la camera di punizione al graduato di truppa ed al soldato.
Eguale facoltà è fatta al graduato di truppa, verso i suoi inferiori
diretti, allorché fa le veci di sergente, od è capo-posto, oppure comandante
di distaccamento, drappello o pattuglia.
La specie e la durata di questa punizione sono fissate dal comandante del
corpo o dall'ufficiale a questo superiore che l'abbia inflitta.
La camera di punizione semplice può essere sussidiaria di quella di rigore.
605. - Il militare rinchiuso nella camera di punizione (8):
- riceve il vitto comune e null'altro;
- indossa la tenuta e tiene i soli indumenti ed oggetti personali prescritti
per camera di punizione:
- non può conferire - senza l'autorizzazione del comandante del corpo - con
altri, all'infuori del personale di servizio e degli ufficiali del corpo.
606. - Il militare cui viene inflitta la camera di punizione semplice:
- deve rimanere rinchiuso nel locale a ciò destinato, durante la notte e
nelle ore in cui gli altri militari godono di libera uscita;
- può, se ritenuto opportuno dal comandante del corpo. essere impiegato,
nelle ore anzidette, a disimpegnare servizi di fatica.
607. - Il militare cui viene inflitta la camera di punizione di rigore:
deve rimanere chiuso nel locale a ciò destinato, uscendone solo per
partecipare alle istruzioni principali. In casi eccezionali che richiedano
particolari sanzioni, il comandante del corpo può disporre che il militare
punito di camera di punizione di rigore sia escluso anche dalle istruzioni
principali.
A scopo igienico gli sarà concesso di stare fuori della camera di punizione,
una o due volte al giorno, per mezz'ora od un'ora, sotto la sorveglianza e
senza che egli possa avere colloquio con chicchessia;
è privato del soldo;
deve rimanere alle armi, oltre il congedamento della propria classe,
altrettanti giorni quanti sono quelli che egli ha trascorsi complessivamente
nella detta punizione durante la seconda metà del totale del servizio
prestato.
608. - Al campo ed in esercitazioni, i puniti di camera di punizione
ricevono - di massima - il trattamento del punito di consegna, ferma
restando la privazione del soldo per i puniti di camera di punizione di
rigore.
Le punizioni più gravi vengono scontate sul posto - in locale adatto -
oppure al ritorno in guarnigione salvo il condono per i militari che durante
tale periodo addestrativo emergessero per attività e zelo.
Chi, in marcia, commette gravi mancanze o reati, può essere consegnato ai
CC. RR.
609. - Nella stessa camera di punizione devesi evitare la coesistenza:
- del caporale con il soldato e, possibilmente, dell'appuntalo o del soldato
scelto con il soldato semplice;
- del soldato di buoni precedenti, con elementi di abituale l'attiva
condotta;
- del militare raffermato, con i giovani soldati di leva.
Occorre, inoltre, tener presente che la punizione accompagnata
dall'isolamento ha maggiore efficacia di un più lungo periodo di detenzione
in comunanza.
610. - Il militare uscito dalla camera di punizione semplice è presentato al
comandante di battaglione; quello che ha ultimato la camera di punizione di
rigore sarà presentato al comandante di corpo.
611. - A titolo preventivo vengono rinchiusi in camera di punizione anche i
militari:
in attesa di trasferimento al carcere;
che scontano la pena del carcere nelle camere di punizione del corpo.
Possono, altresì, esservi rinchiusi, a giudizio del comandante del corpo, i
militari:
sottoposti a commissione di disciplina; in attesa di giudizio.
Essi non escono dalle camere di punizione se non nelle ore stabilite per
l'aria e la pulizia personale (9).
612. - Per contenere un punito che trascenda negli atti, l'ufficiale più
elevato in grado o più anziano fra i presenti, può ordinare che siano
applicati i ferri od attuate altre temporanee misure coercitive.
Analoghe misure precauzionali verranno prese nei riguardi di chi sia
sospettato di grave delitto.
L'applicazione dei ferri può essere inoltre decisa quando, trovandosi la
truppa fuori sede ordinaria, sia necessario garantire la custodia dei puniti
o, in tempo di guerra, per inasprire una punizione originata da gravissima
mancanza.
RIMPROVERO SOLENNE.
613. - Il rimprovero solenne è inflitto — per
ordine del comandante di corpo o di autorità militari a questo superiore —
per motivi analoghi a quelli indicati nei riguardi dei sottufficiali.
La comunicazione è fatta dal comandante del battaglione, in presenza degli
ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa appartenenti alla
stessa compagnia e di grado uguale o superiore a quello del punito.
RETROCESSIONE DEL GRADUATO DI TRUPPA,
DELL'APPUNTATO E DEL SOLDATO SCELTO.
614. - La retrocessione del graduato di
truppa, dell'appuntato e del soldato scelto :
è ordinata dal comandante di corpo o da altra autorità militare a questo
superiore;
è determinata da gravissime mancanze o da abituale cattiva condotta che
abbiano reso l'individuo immeritevole del grado o della distinzione;
è annunziata all'ordine del giorno reggimentale;
è eseguita, in modo analogo a quanto prescritto per il sottufficiale, se si
tratta di graduato; senza alcuna formalità negli altri casi.
615. - Incorre senz'altro nella retrocessione, il graduato di truppa,
appuntato o soldato scelto che si ammogli in opposizione a quanto prescritto
dal presente regolamento (10).
616. - Per l'arma dei CC. RR. la retrocessione dal grado è applicabile ai
soli appuntati ed il retrocesso ritorna carabiniere.
La retrocessione dal grado, con il contemporaneo passaggio alle compagnie di
correzione, è applicabile tanto agli appuntati quanto ai carabinieri ed il
retrocesso, in tal caso, anche se appuntato, ritorna soldato semplice.
La retrocessione degli appuntati è di competenza del comando generale
dell'arnia.
PASSAGGIO ALLE COMPAGNIE DI CORREZIONE.
617. - Il comandante di corpo può proporre per
il passaggio alle compagnie di correzione il graduato di truppa ed il
soldato che:
a) persistano nella cattiva condotta, dando prova di non essere suscettibili
di ravvedimento;
b) si macchino di colpe di carattere indecoroso;
e) si rendano colpevoli di atti, propositi, propaganda .o mene sovversive
contro le patrie istituzioni;
dì dopo subita una condanna a pena detentiva siano ravvisati immeritevoli,
per la natura del reato commesso, di rimanere al corpo ;
e) si ritenga opportuno di allontanare dai corpi nell'interesse della
disciplina.
Il passaggio alle compagnie di correzione del graduato di truppa,
dell'appuntato e del soldato scelto deve essere sempre preceduto dalla
retrocessione dal grado o dalla destituzione.
618. - Il passaggio alle compagnie di correzione è indipendente dalle
sanzioni delle leggi penali ed è sempre deciso su proposta del comandante
del corpo.
Per il caso previsto dalla lettera a) del n. 617 la proposta viene formulata
senz'altro e su di essa decide il ministro della guerra.
Per i casi previsti dalle altre lettere del n. 617 il comandante del corpo
deferisce l'esame del caso ad una commissione di disciplina e, se questa si
pronuncia affermativamente, inoltra la proposta al comandante del corpo
d'armata (o comandante generale dell'arma dei carabinieri reali o comandante
di difesa territoriale) al quale, però, pel solo caso previsto dalla lettera
d) deve chiedere preventiva autorizzazione a convocare la commissione di
disciplina.
La commissione è formata e procede come prescritto per una commissione di
disciplina reggimentale per un sottufficiale, senonchè il quesito che il
presidente deve mettere in votazione è il seguente:
«Il ..... (grado, cognome e nome) ..... è egli nel caso di essere
trasferito alle compagnie di correzione?».
Pei militari dell'arma dei carabinieri reali la commissione dovrà anche
pronunciarsi, nella negativa del primo quesito, sull'opportunità o meno di
eliminare l'inquisito dall'arma.
Il comandante del corpo - quando la commissione si pronunci negativamente -
ed il ministero (comandante di corpo d'armata o comandante generale
dell'arnia dei carabinieri reali o comandante di difesa territoriale) -
quando non credano di accogliere la proposta di passaggio ad una compagnia
di correzione - possono applicare quell'altra punizione che credano del
caso.
Le norme per il passaggio alle compagnie di correzione e le regole generali
di disciplina e di governo stabilite per esse e per gli stabilimenti
militari di pena risultano da apposito regolamento.
DISPOSIZIONI SPECIALI.
COMMISSIONE DI DISCIPLINA
PER IL RAFFERMATO CON PREMIO.
619. - Il graduato di truppa raffermato con
premio, al pari del sottufficiale quando sia ritenuto immeritevole del grado
deve essere sottoposto al giudizio di una commissione di disciplina.
620. - La retrocessione dal grado implica la perdita della rafferma in
corso.
621. - La perdita della qualità di appuntato non implica la perdita della
rafferma.
Ove si ritenga che l'appuntato sia immeritevole anche della rafferma, egli
deve essere sottoposto a commissione di disciplina.
622. - Il militare raffermato con premio che, per cattiva condotta o per
altro motivo, non sia ritenuto meritevole a continuare servizio nel corpo o
nell'arma lo specialità di arma o di corpo) cui appartiene, e sia perciò, in
seguito a deliberazione di commissione di disciplina trasferito in altra
arma o corpo, perde i benefici della rafferma.
623. - Il raffermato con premio, che per cattiva condotta o per grave
mancanza, sia ritenuto immeritevole di godere ulteriormente i benefici della
rafferma, o che abbia perduto la speciale qualità per la quale ottenne la
rafferma stessa, deve essere sottoposto a commissione di disciplina.
624. - La commissione di disciplina è nominata e convocata dal comando
generale dell'arma dei CC. RR. se si tratta di sottufficiali dell'arnia; se
invece il raffermato appartiene ad altra arma, ovvero è un carabiniere od un
appuntato dei carabinieri, alla convocazione della commissione di disciplina
provvede direttamente lo stesso comando del corpo o di legione.
La formazione e la procedura della commissione è quella stabilita dal
regolamento sullo stato dei sottufficiali.
625. - La deliberazione della commissione, corredata dai pareri delle varie
autorità gerarchiche, deve essere trasmessa al ministero per le sue
decisioni.
Per i raffermati con premio nell'arma dei CC. RR. il verbale e gli alti
delle commissioni sono rimessi, per il parere, dal comandante della legione
al comando generale dell'arma, che li inoltra al Ministero.
626. - Il diritto di rafferma cessa dal giorno successivo a quello della
decisione che priva il militare della rafferma stessa.
COMMISSIONE DI DISCIPLINA DIVISIONALE.
627. - La commissione di disciplina chiamata a
deliberare la retrocessione od il passaggio alle compagnie di correzione, di
più militari di truppa non sottufficiali, appartenenti a corpi diversi e
complici od imputati, della stessa mancanza, viene nominata con le norme
stabilite dal regolamento sullo stato dei sottufficiali e segue la procedura
da esso stabilita.
La decisione è di competenza del comandante di corpo d'armata.
RETROCESSIONE E PERDITA DEL GRADO DEL SOTTUFFICIALE
E DEL GRADUATO DI TRUPPA IN CONGEDO ILLIMITATO O ASSOLUTO
IN SERVIZIO IN UNO DEI CORPI ARMATI DELLO STATO.
628. (11) - Il graduato di truppa in congedo
illimitato od assoluto incorre di diritto nella perdita del grado:
a) per assunzione di servizio con qualsiasi grado nella R. marina, nella R.
aeronautica, nella R. guardia di finanza, nella milizia nazionale forestale,
nella milizia nazionale della strada, nella milizia portuaria, o nel corpo
degli agenti di pubblica sicurezza o di custodia delle carceri;
b) per assunzione di servizio non autorizzata nelle forze armate di stati
esteri.
I graduati incorsi nella perdita del grado ai sensi della lettera o) del
comma precedente possono essere integrati nel grado già posseduto quando
cessano di appartenere alla forza armata in cui avevano assunto servizio.
Il provvedimento di cui al primo comma è adottato dal comando del distretto
cui i militari sono in forza e la reintegrazione viene determinata, su
conforme proposta delle competenti autorità gerarchiche, dal ministero della
guerra.
La decisione di negata reintegrazione è insindacabile.
629. (11) - Incorrono nella perdita del grado i graduati di truppa in
congedo illimitato ed assoluto che riportano una (Vile condanne previste dal
regolamento sullo stato dei sottufficiali per la perdita del grado dei
sottufficiali.
La perdita del grado è pronunciata, per delegazione del ministero della
guerra, dai comandi di difesa territoriale o dal comando generale dell'arma
dei carabinieri reali, per gli appartenenti all'arma stessa.
630. (11) - Incorrono altresì nella retrocessione dal grado i graduati di
truppa in congedo illimitato od assoluto che serbano cattiva condotta morale
o politica.
Per la retrocessione si osserva la disposizione di cui al secondo comma del
n. 629.
APPENDICE.
GIURAMENTO DELL'UFFICIALE E DELLA TRUPPA.
704. - L'ufficiale di nuova nomina, a
qualunque categoria appartenga, deve prestare giuramento in occasione della
sua prima presentazione al Corpo, Comando od Ufficio, presso il quale è
destinato a prestare servizio.
Il giuramento si presta una volta sola, finché dura la qualità di ufficiale;
ma, se questa si perde e poi si riacquista, il giuramento deve essere
nuovamente prestato.
L'ufficiale in congedo, che non è obbligato a prestare un servizio di prima
nomina, presta il giuramento in presenza della Autorità militare, dalla
quale dipende per ragioni di residenza, entro 60 giorni dalla data della
partecipazione ufficiale della nomina.
705. - Per il giuramento di un Ufficiale, nel caso previsto dal 1° alinea
del numero precedente, il comandante del Corpo e tutti gli Ufficiali del
Corpo stesso, che si trovano alla sede del Comando, si riuniscono, nei primi
giorni dopo l'arrivo dell'Ufficiale al Corpo, nella sala del rapporto, con
la bandiera se il Corpo ne è provvisto, e nell'uniforme prescritta.
L'Ufficiale che deve giurare, sguaina la sciabola e la consegna al
Comandante del Corpo; quindi legge ad alta voce la formula del giuramento
scritta sopra un foglio, conforme al modello prescritto, e vi appone la
propria firma. Riceve, dopo di ciò, la sciabola dal Comandante del Corpo,
saluta con essa, la rimette nel fodero e rientra al proprio posto.
Ove parecchi siano gli ufficiali, che devono prestare giuramento nello
stesso giorno, essi compiono successivamente l'atto, come sopra è detto.
708. - La recluta presta il giuramento prima di far servizio cogli anziani.
L'allievo ufficiale e l'allievo sottufficiale prestano giuramento appena
finita l'istruzione da recluta.
709. - Per il giuramento delle reclute, e dei militari di truppa che nel
precedente anno non hanno giurato, l'intero corpo o distaccamento si reca al
luogo designato (in piazza d'arme od in altro luogo acconcio).
Ciascuna compagnia ha tutte le reclute riunite in plotoni distinti.
Il corpo o distaccamento si forma in linea di colonne coi plotoni delle
reclute sulla destra di ciascuna compagnia.
11 comandante del corpo o distaccamento si colloca di fronte alla truppa con
la Bandiera a destra; fa presentare le armi, legge ad alta voce la formula
del giuramento, alza la sciabola e con voce vibrata domanda: Lo giurate
voi?
Le reclute alzano la mano destra e gridano ad alta voce: Lo giuro!
La musica suona la marcia reale.
La truppa sfila poscia in parata davanti al proprio comandante (ed alla
Bandiera se il corpo ne è provvisto).
711. - In occasione del giuramento delle reclute, giura anche il militare di
truppa anziano che, per qualunque ragione, non abbia ancora giurato.
Allegato:
NORME SULLE VERTENZE CAVALLERESCHE FRA
MILITARI.
Articolo 1.
Quando fra due militari sorga una vertenza
cavalieresca, è dovere dei loro rappresentanti di tentare ogni mezzo per
comporta amichevolmente.
L'offensore e l'offeso, come chi li rappresenta, debbono attingere nel
sentimento stesso dell'onore, rettamente inteso, e nei legami che avvincono
gli animi della grande famiglia militare, unita alla comunanza di un
altissimo scopo, la coscienza di tale dovere.
Tanto è generoso l'atto di chi dopo aver trasceso verso un compagno d'armi
in un momento in cui minore era la serenità dello spirito, manifesta, con
lealtà di soldato, il rammarico dell'offesa recata, quanto quello di chi
accetta, con pari lealtà, la mano che gli viene tesa.
L'uno e l'altro hanno bene meritato di quei sentimenti di fratellanza e di
solidarietà, che concorrono a costituire la saldezza dell'Esercito,
dell'Armata e dell'Aeronautica.
Articolo 2.
Qualora non riesca possibile comporre la
vertenza, è obbligo dei rappresentanti di deferire questa al giudizio di un
giurì di onore, da costituirsi nel modo indicato negli articoli seguenti.
La violazione di quest'obbligo costituisce mancanza disciplinare.
Articolo 3.
I quattro rappresentanti redigono e firmano una relazione ,ui falli che hanno cagionato la controversia e richiedono che il giurì si pronunci sulla vertenza.
Articolo 7.
Il giurì presa cognizione dei documenti, ed
intese ove lo ritenga opportuno, le parti ed i loro rappresentanti,
pronunzia il proprio verdello. Le parli dovranno sempre essere intese quando
ne facciano domanda.
Il verdello può avere per risultato:
a) una dichiarazione che non v'è ragione a contesa;
b) un verbale di conciliazione;
c) una dichiarazione di non intervento nella vertenza.
Il giurì emette la dichiarazione che non v'è ragione a contesa in quei casi
in cui i fatti non ledono l'onore di alcuno dei contendenti e perciò per
tali fatti non deve sussistere cagione di rancore fra le parti.
Il giurì redige un processo verbale di conciliazione quando, vagliali i
falli ed attribuita a ciascuna delle parli la propria responsabilità nella
vertenza, possa dichiarare questa amichevolmente composta senza detrimento
dell'onore dei contendenti.
Il giurì fissa pure il modo e il tempo della conciliazione, sia chiamando
innanzi a sé i contendenti e i loro rappresentami, sia determinando che la
conciliazione avvenga per iscritto. Le parti debbono sempre sottoscrivere il
verbale stesso, del quale viene rilasciata copia a ciascuna di esse, mentre
l'originale è rimesso all'autorità che ha nominato il giurì; è però lasciata
ad ognuna delle parti la facoltà di dichiarare che non si ritiene
soddisfatta della deliberazione del giurì, attenendosi in tal caso, a quanto
è prescritto dall'art. 8.
Il giurì ha facoltà di pronunciare la dichiarazione di non intervento quando
la vertenza sia cagionala da falli di natura tale da rendere evidente la
convenienza che le parli siano lasciate libere di risolvere come meglio
credono la vertenza stessa, rimanendo responsabili dei propri atti di fronte
ai regolamenti militari ed alle leggi penali.
Articolo 8.
Nei casi a) e b) dell'articolo precedente, se una delle parli, od ambedue, non ravvisino nel verdetto emesso dal giurì sufficiente riparazione all'offesa che ha cagionato la vertenza, pos-sono, nei tre giorni successivi alla notificazione del verdetto stesso, esporne per iscritto o verbalmente le ragioni all'autorità che ha convocato il giurì, la quale può confermare il verdetto, oppure può convocare un nuovo giurì, il cui giudizio sarà inappellabile.
Articolo 9.
È obbligo di ambedue le parti di attenersi al giudizio definitivo del giurì: e la violazione di tale obbligo costituisce una grave mancanza disciplinare.
Articolo 11.
Per gli ufficiali in congedo, quando non sono
considerati come in servizio, ricorrere al giurì d'onore, per la risoluzione
di vertenze cavalieresche, è obbligo morale.
Anche le vertenze fra militari e borghesi, qualora questi vi aderiscano,
potranno essere deferite ai giurì come sopra costituiti: e in questo caso
l'accettazione del verdetto corrisponde per le parti ad un dovere d'onore.
AVVERTENZE.
1°) Norme di tratto. — Tra graduati di truppa
e soldati si usa reciprocamente il tu.
Il graduato e il soldato corrispondono con i superiori usando il voi. Tra
pari grado si usa il tu (sottoten. e tenente costituiscono una sola
categoria).
Tra ufficiali e sottufficiali di grado diverso è d'obbligo il voi. Gli
ufficiali danno il tu ai sergenti, il voi ai sergenti maggiori ed ai
marescialli, i quali tutti corrispondono col voi.
(Dalla circ. 226 del Giornale Militare 1938).
2°) Saluto del militare isolato. - Il militare
isolato deve rendere il saluto, nelle forme prescritte, durante l'esecuzione
delle prime quattro battute degli inni nazionali «Marcia Reale» e
«Giovinezza».
3°) Saluto di reparti. - I reparti, al suono degli inni nazionali «Marcia
Reale» e «Giovinezza»:
- se disarmati assumeranno la posizione di attenti;
- se armati e non a presentat'arm, assumeranno questa posizione.
I comandanti dei reparti saluteranno nelle forme prescritte e manterranno la
posizione di saluto durante le prime 4 battute degli inni citati.
4°) Saluto alla voce. - Il battaglione e le unità superiori, nel render gli
onori a S. M. il Re Imperatore ed al Capo del Governo, debbono aggiungere il
saluto alla voce.
Il comandante, dopo aver ordinato il presenlat'arm (o l'attenti se il
reparto è disarmato) alza il braccio destro (con o senza sciabola) e grida:
Saluto al Re! oppure: Saluto al Duce! A detto comando i militari:
- se armati: restano sul presentat'arm;
- se disarmati: alzano il braccio destro nella posizione del saluto romano e
gridano insieme, a voce alta e vibrata:
Viva il Re! oppure: A Noi! a seconda che il saluto è diretto a S. M. il Re
Imperatore od al Capo del Governo.
Se disarmati riabbassano subito dopo il braccio destro.
5°) Musiche. - Per i casi previsti dal n. 171 del regolamento di disciplina
le musiche suonano:
- la Marcia Reale, seguita dall'inno Giovinezza, per le LL. MM. il Re
Imperatore e la Regina Imperatrice, e per le bandiere indicate al capoverso
e) del n. 145:
- l'inno Giovinezza per il Capo del Governo
- la Marcia del reggimento in tutti gli altri casi considerati da detto n.
171.
(Circ. 412 G. M. 1938).
--------------------
NOTE
1) Ogni volta clie ricorre l'espressione
«Bandiera», intendesi «Bandiera o Stendardo».
a) La Bandiera viene portata spiegata nei seguenti casi:
di fronte al nemico o nelle esercitazioni tattiche, quando ciò sia ordinato
dal comandante del reggimento o dalle autorità superiori:
nei casi previsti dai vari regolamenti (disciplina, norme per il servizio di
presidio, riviste e parate):
ogni'qualvolta venga ritenuto opportuno dal comandante del reggimento o del
presidio.
b) Nell'adunata del reggimento e prima di rompere le righe, alla Bandiera
debbono essere resi gli onori prescritti dal regolamento per le riviste e
parate.
Allorché si rompono le righe, essa viene collocata nel posto indicato dal
comandante del reggimento ed affidata alla guardia di un caporale e tre
soldati, uno dei quali in sentinella.
c) La Bandiera o portata dal sottotenente più anziano (alfiere) ed è
scortata da due sottufficiali scelti normalmente tra i più elevati in grado
del reggimento.
L'alfiere è senza sciabola; i due
sottufficiali hanno la sciabola sguainata
Quando il reggimento è in tenuta di marcia l'alfiere è armato di pistola; i
due sottufficiali sono muniti del loro armamento normale.
Durante le marcie i due sottufficiali possono, a turno con l'ufficiale,
portare la Bandiera; però tutte le volte che la truppa attraversa località
importanti o che si raggiungono gli alloggiamenti, essa deve essere portata
personalmente dall'alfiere.
d) L'alfiere ;
da fermo: tiene la Bandiera diritta, innanzi alla spalla destra col calcio a
terra presso il piede destro, il braccio destro naturalmente disteso, l'asta
stretta fra le prime dita della mano destra;
in marcia: ne appoggia l'asta sulla spalla destra, inclinandola un pò
indietro, col calcio a m. 0,25 da terra.
2) Vedi anche: «Norme per il servizio di presidio».
3) La parte III è stata cosi modificata dalla circolare n. 451 del Giornale Militare del 21 giugno 1935-XIII.
4) Così modificate dalla circolare n. 106590 del 7 DOT. 1939-XVIII.
5) Per i distaccamenti v. n. 561 n. 565.
6) Il nome del graduato di truppa consegnato o alla camera di punizione deve essere dato in nota all'ufficiale di picchetto ed all'ufficio comando di reggimento.
7) Il nome del soldato consegnato o alla
camera di punizione deve essere dato in nota all'ufficiale di picchetto ed
all'ufficio comando di reggimento.
8) Di norma, il punito non dispone di effetti letterecci e - nella stagione
fredda o quando ritenuto necessario dal comandante di corpo - può tener seco
il cappotto (o pastrano) e le coperte.
9) Durante la notte hanno il pagliericcio.
10) L'articolo 615 è abrogato dal R. decreto del 23 sett. 1938-XVI: G. M. 193S, circ. 808, disp. 62.
11) Cosi modificato con R. D. 20 aprile 1930 (Giornale Militare 1930 disp 3-1, pag. k90.
Segue -->