Codice penale per l'Esercito
Nota. - Il numero degli articoli è quello del testo originale.
È stato promulgato con R.D. 28 novembre 1869.
Si divide in:
PARTE PRIMA.
Del reati e delle pene |
Libro I: Disposizioni relative tanto al tempo di pace che al tempo di guerra |
Libro II: Disposizioni relative al tempo di guerra | |
PARTE SECONDA.
Della procedura penale |
Libro I: In tempo di pace |
Libro II: In tempo di guerra |
Durante la guerra 1915-1918 sono state emanate dal Governo Centrale e al
Comado Supremo varie leggi, decreti luogoteneziali, ordinanze, bandi
militari, complessivamente in n. di 95 riguardanti e inerenti allo stato di
guerra. (1)
PARTE PRIMA.
1. - Definizione di reato. — Qualunque violazione della legge penale militare costituisce un reato militare.
LIBRO PRIMO
DELLE PENE.
4. - Le pene che dai tribunali militari
possono essere pronunciate, senza che il condannato diventi indegno di
appartenere alla milizia, sono le seguenti:
1) morte col mezzo della fucilazione nel petto;
2) reclusione militare;
3) carcere militare;
4) dimissioni;
5) rimozione dal grado;
6) sospensione dall'impiego.
5. - Le pene che rendono indegno il condannato di appartenere alla milizia
sono:
1) la morte col mezzo della fucilazione nella schiena;
2) lavori forzati a vita;
3) lavori forzati a tempo;
4) reclusione ordinaria;
5) degradazione militare;
6) destituzione.
6. - Le pene dei numeri 4 e 6 dell'art. 4 e del num. 6 dell'art. 5 sono
applicabili ai soli ufficiali: quella del num. 5 del citato articolo 4 ai
soli sottufficiali e caporali.
8. - La fucilazione nella schiena avrà luogo semprechè dal presente codice
sia inflitta la pena di morte previa degradazione.
9. - La reclusione militare consiste nell'essere il condannato rinchiuso nei
locali a ciò destinati ed obbligato, sotto speciali discipline, al lavoro;
esso non dovrà mai essere fatto in comune con altri condannati alla
reclusione ordinaria o ai lavori forzati.
Il minimo è fissato ad un anno, ed il massimo ad anni venti, e porterà
sempre seco la rimozione dal grado.
10. - La pena della reclusione militare sarà dagli ufficiali di qualunque
grado scontata in una delle fortezze dello Stato che verrà dal Governo
designata, e sotto le discipline dai regolamenti stabilite.
Quando la detta pena sia inflitta per tempo non eccedente gli anni tre, vi
sarà annessa la sospensione.
Eccedendo il detto termine di anni tre, vi sarà annessa la dimissione.
12. - Il condannato alla pena del carcere militare sarà rinchiuso in
apposito locale di correzione, e sottomesso alle speciali discipline e
lavori a tal riguardo dai regolamenti stabiliti.
Gli ufficiali saranno rinchiusi in un luogo diverso da quello destinato pei
soldati.
13. - Il carcere militare sarà di due mesi almeno e di un anno al più e
verrà sempre accompagnato dalla sospensione negli ufficiali e dalla
rimozione nei sottufficiali e caporali.
14. - La dimissione consiste nel licenziamento dal servizio con perdita del
grado.
15. - La rimozione dal grado fa discendere il condannato alla condizione di
semplice soldato.
16. - La sospensione è la privazione temporanea dall'impiego, e produce
tutti gli effetti determinati dalla legge sullo stato degli ufficiali.
Quando è pena accessoria produce anche la perdita totale dello stipendio ed
altre competenze.
La durata di questa pena, quando è principale, non può essere minore di mesi
due, né maggiore di anni tre.
17. - La degradazione è considerata come pena accessoria, e produce:
1) L'incapacità assoluta di servire nell'esercito e nell'armata sotto
qualsiasi titolo e di coprire qualunque pubblico impiego;
2) La perdita delle decorazioni, delle pensioni e del diritto alle medesime
pei servizi antecedenti.
18. - La destituzione produce la perdita del grado e delle decorazioni.
L'ufficiale destituito rimarrà inoltre inabilitato a qualunque ulteriore
servizio militare.
20. - Il passaggio da una pena più grave ad una pena inferiore o viceversa,
allorché trattasi di applicare le pene descritte nell'articolo 4, sarà:
1) dalla pena della morte alla reclusione militare;
2) dalla reclusione militare al carcere militare. Per le pene contemplate
nell'art. 5 il passaggio sarà invece:
1) da quella della morte previa degradazione ai lavori forzati a vita;
2) dai lavori forzati a vita ai lavori forzati a tempo;
3) dai lavori forzati a tempo alla reclusione ordinaria. Le pene della
degradazione militare, della sospensione dall'impiego, della destituzione,
della dimissione e della rimozione non potranno computarsi nelle anzidette
graduazioni, ma solo applicarsi nei casi dalla legge espressamente
stabiliti.
21. - Qualora si abbia a discendere oltre il minimo della reclusione
ordinaria prevista dal numero 4 dell'art. 5, la diminuzione si farà nel modo
seguente passando alla reclusione militare:
1) da tre anni a due;
2) da due anni ad uno;
3) dal minimo della reclusione militare al carcere militare.
22. - Tranne l'eccezione di cui all'articolo precedente, è vietato il
passaggio da una delle pene enumerate nell'art. 4 ad altra fra quelle
dell'art. 5, o viceversa.
DELL'APPLICAZIONE DELLE PENE.
31. - È punito qualunque tentativo di reato,
che sarà stato manifestato con un principio di esecuzione, se questa fu
sospesa, o mancò di produrre il suo effetto per circostanze fortuite od
indipendenti dalla volontà dell'autore.
32. - Quando il colpevole di tentativo giunga ad atti tali di esecuzione,
che nulla rimanga per sua parte per mandarlo ad effetto sarà punito con la
pena del reato consumato, con la diminuzione di un solo grado.
Questo tentativo si considera come reato mancato.
33. - Se poi gli atti di esecuzione sieno di tale natura che ancora rimanga
all'autore del tentativo qualche altro alto per giungere alla consumazione
del reato, il colpevole sarà punito con la pena del reato consumato,
diminuita di due o tre gradi a norma delle circostanze, e specialmente
secondo la maggiore o minore prossimità dell'atto alla consumazione del
reato. Questo tentativo si considera come reato tentato.
34. - Il mandante è punito come reo di reato
mancato o tentato secondo le disposizioni dei due precedenti articoli,
quando l'esecuzione del mandato fu sospesa o non produsse il suo effetto,
sia nel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa
indipendente dalla volontà del mandante.
Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di
esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato.
CHI SONO GLI AGENTI PRINCIPALI E CHI I COMPLICI.
37. - Nel caso che più persone concorrano
all'esecuzione di un reato, sono agenti principali:
1) coloro che avranno dato mandato per commettere un reato;
2) coloro i quali, con doni, con promesse, con minacce, con abuso di potere
o di autorità o con artifizi colpevoli avranno indotto taluno a commetterlo;
3) coloro che concorreranno immediatamente con l'opera loro all'esecuzione
del reato, o che nell'atto istesso in cui si eseguisce presteranno aiuto
efficace a consumarlo.
38. - Sono complici:
1) coloro che istigheranno o daranno le istruzioni, o le direzioni per
commettere un reato;
2) coloro che avranno procurato le armi, gli istrumenti o qualunque altro
mezzo che avrà servilo alla esecuzione del reato, sapendo l'uso che si
destinava di farne;
3) coloro che, senza l'immediato concorso alla esecuzione del reato, avranno
scientemente aiutato od assistito gli agenti principali o complici del reato
nei fatti che lo avranno agevolato o consumato.
39. - Gli agenti principali soggiaceranno alla pena ordinaria del reato.
Saranno puniti con eguale pena i complici, quando la loro cooperazione sia
stata tale, che senza di essa il reato non sarebbe stato commesso.
RESPONSABILITÀ DEI GRADUATI IMPLICATI IN REATI.
40. - Il graduato, o sé vi sono fra i
colpevoli più graduati, il più elevato in grado fra i medesimi, o a grado
uguale, colui che è superiore nel comando, o che è anziano, soggiacerà alle
stesse pene dovute ai veri agenti principali, siano o non siano gli stessi
riconosciuti, purché abbia preso parte al fatto o non siasi da lui adoperato
ogni mezzo possibile per impedirlo.
In mancanza di graduati, incorrerà in detta pena il soldato che fosse
investito di un comando.
RECIDIVITÀ.
48. - I recidivi non saranno mai puniti col
minimo della pena temporanea in cui siano incorsi pel loro reato, semprechè
la recidiva non sia tassativamente punita con speciale disposizione.
49. - È considerato recidivo colui che, dopo essere stato condannato con
sentenza divenuta irrevocabile tanto dai tribunali militari, che dai
tribunali ordinari, commetterà altro reato.
DELL'ESTINZIONE DEI REATI E DELLE PENE.
60. - I reati e le pene si estinguono:
1) colla morte del reo;
2) coll'espiazione della pena;
3) colla grazia sovrana;
4) colla prescrizione.
61. - La prescrizione a favore del condannato non corre contro le sentenze
portanti pene di morte o di lavori forzati a vita.
PRINCIPALI FIGURE DI REATI.
DEL TRADIMENTO.
71. - Sarà reo di tradimento e punito di
morte, previa degradazione il militare che porterà le armi contro lo Stato.
72. - Sarà punito con la stessa pena il militare, che:
1) avrà abbandonato al nemico od a qualsivoglia persona nell'interesse del
nemico, l'esercito od una frazione di esso, di cui avesse il comando, la
piazza o posto qualunque statogli affidato, o le provviste dell'esercito in
armi, munizioni, viveri o denaro;
2) avrà fatto in qualsivoglia modo conoscere al nemico gli stati o la
situazione dell'esercito, i piani delle fortezze, arsenali, porti o rade,
degli accampamenti o posizioni, la parola d'ordine o di campagna, il segreto
del posto, d'una operazione, spedizione o trattativa, ovvero lo stato delle
provvisioni in armi, munizioni, viveri o danari;
3) avrà fatto in qualunque modo conoscere al nemico le carte topografiche, i
profili o rilievi di terreno che gli fossero affidati, o che con violenze,
artifizi o corruzione avesse potuto sottrarre;
4) avrà partecipato a complotti, fatto tumulti, usalo violenze o minacce, o
sollevato grida allo scopo di obbligare il comandante a non impegnare un
combattimento, a cessare da esso, a retrocedere od arrendersi;
5) avrà in faccia al nemico provocato alla fuga, o impedito dolosamente il
rannodamento;
6) avrà sparso notizie od alzalo clamori per incutere lo spavento, o
provocare il disordine nelle truppe, nel principio o nel corso del
combattimento;
7) avrà esposto con un fatto od omissione l'esercito od una parte di esso a
qualche pericolo, od avrà impedito il buon esito d'una operazione militare;
8) avrà ricusato di prestar obbedienza all'ordine di combattimento nello
scopo di tradire.
77. - L'ufficiale od il sottufficiale che, mandato a riconoscere una
posizione nemica, avrà dolosamente fatti rapporti non veritieri o avrà
omesse circostanze, sarà punito di morte previa degradazione.
SPIONAGGIO ED ARRUOLAMENTO.
78. - Sarà colpevole di spionaggio e punito di
morte, previa degradazione, il militare che:
1) si sarà introdotto in una piazza, in un forte o posto qualunque, o nel
circondario occupato dall'esercito, onde procurarsi notizie o documenti in
favore del nemico;
2) avrà per favorire il nemico, ottenuto o cercato di ottenere carte o
documenti qualunque che possano compromettere la sicurezza di una piazza, di
un forte, posto o stabilimento militare, anche senza esservisi introdotto;
3) avrà procurato al nemico documenti o informazioni che possano avere gli
stessi effetti dianzi contemplati;
4) avrà ricoverato o messo comunque in salvo una spia od altro agente
nemico, sapendoli tali.
79. - Il militare che travestito siasi introdotto in alcuno dei luoghi
indicati al n. 1 dell'art. precedente, sarà considerato e punito come spia,
tranne che dimostri che lo scopo del suo travestimento non era colpevole.
80. - Sarà punito di morte, previa degradazione, il militare che avrà
indotto alcun militare o persone soggette ai tribunali militari a passare al
nemico, o ne avrà loro scientemente facilitati i mezzi, ovvero avrà fatti
arruolamenti pel nemico o per gente ribellata al Governo.
DEI REATI DI SERVIZIO.
Sotto questo titolo la legge comprende le
violazioni commesse da un militare nell'esecuzione di uno speciale servizio.
Sono: reati di servizio propri dei Comandanti, degli Ufficiali, dei militari
di truppa.
81. - Il militare che avrà comando qualunque, se prolungherà le ostilità
dopo aver ricevuto l'avviso ufficiale della pace, di una tregua o di un
armistizio, sarà punito di morte.
84. - Saranno puniti di morte il comandante che cederà una fortezza senza
avere esauriti gli estremi mezzi di difesa, e gli ufficiali che avranno
cooperato alla resa ed alle convenzioni relative alla medesima.
86. - Incorrerà nella stessa pena, qualunque generale od ufficiale
comandante che in aperta campagna avrà con grave danno dell'esercito o parte
di esso, ceduto al nemico, senza aver prima fatto quanto eragli prescritto
dal dovere e dall'onore.
89. - Il comandante che, fuori del caso di necessità, attaccherà il nemico
contro l'ordine espresso del suo superiore, sarà punito di morte.
90. - Sarà punito di morte il comandante di un esercito o di qualsivoglia
parte di esso, ovvero di una piazza, di un forte o posto militare qualunque
che in una capitolazione, separerà la sorte propria o degli ufficiali da
quella del soldato.
91. - Il militare che durante il combattimento e senza ordine del comandante
griderà di arrendersi o di cessare il fuoco, sarà punito con la reclusione
militare non minore di anni dieci.
92. - Il militare che in faccia al nemico si sbandi, abbandoni il posto o
non faccia la possibile difesa, soggiacerà alla pena di morte.
94. - La sentinella o vedetta collocata innanzi ad un posto O corpo
qualunque di militari esposti agli attacchi del nemico od in un sito forte
assediato od investito che non eseguirà la consegna od abbandonerà il luogo
in cui fu collocata, sarà punita di morte, qualora la sicurezza del posto,
del sito forte o dei militari sia stata compromessa.
Se la mentovata sicurezza noti sia stata compromessa o la sentinella sia
trovata addormentata, o si lasci senza necessità rilevare da altri che dai
caporali della guardia di cui fa parte, incorrerà nella pena da tre a dieci
anni di reclusione militare.
95. - La sentinella o vedetta collocata alla guardia di parchi
d'artiglieria, di convogli o magazzini di munizioni da guerra, arredi,
viveri o foraggi, che abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo
alla consegna sarà punita con la reclusione militare da tre anni a sette.
Sarà invece punita col carcere militare da due mesi a sei, se sarà trovata
addormentata.
96. - La sentinella o vedetta che fuori dei casi di cui nei precedenti due
articoli abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla
consegna, sarà punita col minimo della reclusione militare, o col carcere
militare.
Sarà invece punita con pena disciplinare, se sarà trovata addormentata.
102. - Il militare che, essendo di guardia, di picchetto od in qualsiasi
servizio sotto le armi, sarà trovato ubbriaco, ovvero si presenterà in
istato di ubbriachezza per fare taluno dei detti servizi, sarà punito col
carcere militare da due a sei mesi.
La pena non sarà minore di mesi sei, e potrà salire sino al massimo, se il
colpevole è capo-posto o comandante.
103. - Il militare che avrà lasciato fuggire, favorito o procurato in
qualunque modo la fuga di un arrestato soggetto alla giurisdizione militare,
o lo avrà nascosto o fatto nascondere, sarà punito con la reclusione
militare estensibile ad anni dieci. Se il reato sopra indicato avrà avuto
per oggetto un prigioniero di guerra, la pena sarà della reclusione militare
non maggiore di anni cinque.
108. - Il militare, che in tempo di guerra o di rivolta, incaricato di
recare un ordine scritto od un altro dispaccio qualunque, volontariamente ne
avrà rotto il sigillo o non lo avrà rimesso alla persona cui era diretto, o
che trovandosi in pericolo di cader prigioniero o di essere sorpreso dai
rivoltosi o ribelli, non tentasse in ogni modo e ad ogni costo di
distruggerlo, sarà punito di morte se con quel suo fatto avrà compromesso la
sicurezza dello Stato o dell'esercito o dell'armata, o di una parte
qualunque di essi, salvo le disposizioni relative al tradimento.
Qualora non vi sia stato e non vi potesse esser danno, la pena sarà
diminuita da due a quattro gradi.
110. - In tempo di pace, il militare che, incaricato di recare un ordine in
iscritto od un altro dispaccio qualunque ne avrà rotto il sigillo, incorrerà
nella pena della reclusione militare da tre a cinque anni.
Se invece lo avrà smarrito, o avrà trascurato di gelosamente custodirlo o di
consegnarlo alla persona cui era diretto, sarà punito col carcere militare o
col minimo della reclusione militare.
DELLA DISOBBEDIENZA.
112. - Il rifiuto d'obbedienza agli ordini di
un superiore reato.
113. - Il rifiuto d'obbedienza è punito col carcere militare non maggiore di
mesi sei.
Se ha luogo in servizio o in presenza di truppa riunita, potrà la pena
estendersi al minimo della reclusione militare.
La pena sarà della reclusione militare da due anni a cinque, ove il rifiuto
d'obbedienza sia commesso in tempo di guerra o in caso di incendio,
d'epidemia, o d'altro pericolo.
DEL REATO DI RIVOLTA.
114. - Sono considerati rei di rivolta i
militari che, in numero di quattro o più, rifiuteranno, essendo sotto le
armi, di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori, ovvero
prenderanno le armi senza essere autorizzati ed agiranno contro gli ordini
dei loro capi.
Gli agenti principali saranno puniti con la pena di morte, e i loro complici
andranno soggetti alla pena della reclusione militare da tre a dieci anni.
DEL REATO DI AMMUTINAMENTO.
116. - Sono considerati in istato di
ammutinamento i militari che, fuori dei casi contemplati dall'articolo 114,
in numero di quattro o più, si rifiuteranno di eseguire un ordine, o si
ostineranno nel fare una domanda, o porgere una rappresentanza o lagnanza,
tanto a voce che per iscritto, e saranno puniti gli agenti principali con la
reclusione militare estensibile a cinque anni, e gli altri coinvolti con la
pena del carcere militare non minore di mesi sei, estensibile al massimo.
L'ammutinato che cederà alla prima intimazione andrà esente da pena; quando
però fosse stato agente principale o una fra di essi, la pena sarà del
carcere militare non maggiore di mesi sei.
117. - Qualunque militare che, trovandosi presente ad un ammutinamento o ad
una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti per impedirli,
sarà punito col carcere militare.
Trattandosi d'un ufficiale, la pena sarà della reclusione militare
estensibile ad anni tre.
DEL REATO DI INSUBORDINAZIONE.
122. - Il militare che per qualsivoglia motivo
commetterà vie di fatto, insulti o minacce contro il superiore in grado o
nel comando, sia che questi appartenga all'esercito o all'armata, sarà
considerato reo di insubordinazione.
123. - Vi sarà reato di insubordinazione, ancorché il superiore non
rivestisse la divisa del suo grado nell'atto del commesso reato, purché sia
stato dall'offensore riconosciuto.
125. - Il militare colpevole di vie di fatto contro un superiore in grado o
nel comando, sarà punito di morte se il superiore è ufficiale, e con la
reclusione militare da cinque a venti anni se lo stesso superiore è
sottufficiale o caporale.
ARMI PROPRIE ED IMPROPRIE.
128. - Nelle disposizioni del presente Codice,
ove si parla di fatti in cui siano intervenute armi, persone armate o
minacce a mano armata sotto nome di armi vengono considerate le armi proprie
e le improprie.
Sono armi proprie quelle da fuoco, od altre la cui destinazione principale
ed ordinaria è la difesa propria o l'altrui offesa. Sono considerate armi
dalla legge, e diconsi improprie, tutti gli strumenti, utensili o corpi
incidenti o perforanti, o contundenti, o qualunque altro oggetto,
ogniqualvolta se ne faccia uso per offendere o minacciare.
PRODIZIONE - PREMEDITAZIONE - AGGUATO.
129. - La prodizione si verifica quando con
simulazione di amicizia, od in qualunque modo siasi tratto nelle insidie
colui che fu ucciso od altrimenti offeso, e che non aveva motivo di
diffidare dell'uccisore o dell'offensore.
La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell'azione di
attentare ad uria persona determinata od anche indeterminata che sarà
trovata od incontrata, quand'anche un tale disegno fosse dipendente da
qualche circostanza o da qualche condizione.
L'agguato consiste nell'aspettare per maggiore o minor tempo in uno od in
diversi luoghi una persona, sia per ucciderla, sia per esercitare contro di
essa atti di violenza.
135. - L'ubbriachezza del colpevole non importerà mai diminuzione di pena
pei reati di rivolta, ammutinamento ed insubordinazione.
136. - Nei reati medesimi la provocazione per parte del superiore non fa
luogo a diminuzione di pena.
DELLA DISERZIONE.
137. - Il militare che passerà al nemico, o
che sì assenterai dalle file senza permesso in presenza del nemico, sarà
immediata! mente considerato disertore e punito di morte, previa
degradazione.
138. - L'assenza dal corpo cui appartiene, per cinque giorni compiuti senza
autorizzazione, di un sottufficiale, caporale o soldato, importerà di pien
diritto il reato di diserzione: potrà tuttavia il comandante del corpo,
secondo le circostanze, dichiararlo disertore dopo ventiquattro ore di
assenza.
In tempo di guerra sarà immediatamente considerato come disertore colui che
mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale
chi avrà mancato ad una sola di esse.
140. - La diserzione all'interno sarà punita col minimo della reclusione
militare.
145. - La diserzione in tempo di guerra sarà sempre punita con la reclusione
militare da tre a cinque anni.
146. - In tempo di pace l'ufficiale, che verrà riconosciuto assente senza
autorizzazione oltre a cinque giorni dal Corpo, distaccamento, istituto,
stabilimento od ufficio militare, al quale appartiene o presso cui è
comandato, potrà essere denunciato disertore, e lo sarà di pien diritto
appena saranno compiuti 15 giorni dalla sua assenza.
147. - L'assenza di un ufficiale, di cui all'articolo precedente, in tempo
di guerra sarà di pieno diritto considerata come diserzione, qualora si
estenda oltre le ventiquattro ore, ed il colpevole incorrerà nella
destituzione e nella reclusione militare da tre anni a cinque.
148. - L'ufficiale che, senza autorizzazione o senza giusti motivi
comprovati, non raggiungerà, essendone assente, il corpo, distaccamento,
istituto, stabilimento od ufficio militari, al quale appartiene, o presso
cui è comandato, nel termine di giorni quindici dopo quello prefissogli,
sarà considerato quale disertore e gli saranno applicate le pene del tempo
di pace, o quelle del tempo di guerra, secondo il caso.
DEL COMPLOTTO.
154. - La diserzione commessa di concerto fra
tre o più militari sarà considerata complotto.
Il capo del complotto in tempo di pace sarà punito con la reclusione
militare per anni quindici; in tempo di guerra con la pena della morte,
previa degradazione.
DELLA SUBORNAZIONE.
163. - Qualunque persona, anche estranea alla milizia, che con promesse, doni, artifizi o in qualsivoglia altro modo, atto a persuadere, avrà istigato o tentato dì indurre militari a commettere un reato contemplato nel presente Codice, incorrerà nel reato di subornazione.
DELL'ABUSO D'AUTORITÀ.
166. - Il militare che senza ordine,
autorizzazione o motivo legittimo assuma un comando o il comandante che
senza una speciale missione o autorizzazione e senza necessità ordini un
movimento dì truppe, sarà punito con la reclusione militare estensibile ad
anni cinque.
Quando nell'assunzione del comando vi sia rivolta o tradimento, si farà
luogo alle pene per questi reati stabilite.
168. - Il militare che, fuori dei casi di legittima difesa di sé stesso o di
altrui, di ricondurre nelle file fuggiaschi, ovvero della necessità di
frenare l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, userà
per qualsivoglia motivo vie di fatto contro il suo inferiore od un
prigioniero di guerra, sarà punito con la reclusione militare da due a
cinque anni.
DELLE FERITE E PERCOSSE TEA MILITARI.
172. - Le ferite e percosse in rissa tra
militari di grado eguale, che non abbiano cagionata una malattia od
incapacità di servizio oltre i giorni trenta, e non sieno state fatte col
coltello, con arma da fuoco, o di genere proibito, saranno punite col
carcere militare estensibile alla reclusione militare non maggiore di anni
tre.
173. - Le ferite e percosse di cui nel precedente articolo, guarite fra
giorni cinque, come pure le semplici ingiurie ed offese fra militari di
grado uguale, o fra soldati appartenenti allo stesso corpo, saranno punite
con pene disciplinari dai rispettivi loro comandanti, i quali provvederanno
pure economicamente pel risarcimento dei danni.
Se il fatto seguirà fra militari appartenenti a corpi diversi provvedere
l'autorità superiore militare del luogo.
DELLA MUTUAZIONE VOLONTARIA.
174. - Il sottufficiale, caporale o soldato
che per mutilazione volontaria o per indisposizione maliziosamente
procuratasi, sarà divenuto incapace di proseguire nel militare servizio,
sarà punito con la reclusione ordinaria da tre a cinque anni.
In tempo di guerra la pena sarà della stessa reclusione non minore di anni
cinque ed estensibile al minimo dei lavori forzati.
DEI REATI DI CALUNNIA E DI DIFFAMAZIONE.
175. - È reo di calunnia il militare, che a
disegno di nuocere ad altro militare porgerà contro il medesimo querela o
denuncia di un reato di competenza dei tribunali militari, di cui sappia
essere questi innocente, o che, all'oggetto di farlo comparire reo, gli avrà
dolosamente posto addosso, od in luogo idoneo a tal fine, cose la cui
ritenzione o sia proibita dalle leggi militari, o servir possa all'inizio di
detti reati.
178. - Sarà reo di diffamazione il militare che, con discorsi tenuti in
luoghi pubblici od in pubbliche riunioni, o con altro mezzo qualunque di
pubblicità imputerà ad altro militare, presente od assente, fatti
determinati, i quali, se sussistessero, potrebbero dar luogo ad un
procedimento. Il colpevole sarà punito col carcere militare, estensibile ad
anni due dì reclusione militare.
DEL FALSO.
179. - Il militare che scientemente
falsificherà in qualunque modo che possa arrecare danno al servizio od
all'amministrazione militare, o a persone appartenenti alla milizia per cose
concernenti siffatta loro qualità od altererà nella stessa guisa rapporti,
congedi, registri, libri, buoni, vaglia postali, o altre cose simili, sarà
punito con la reclusione ordinaria.
181. - Chiunque appartenga al corpo sanitario militare, se nelle sue
relazioni o nei certificati di visita che rilascerà ai militari, avrà
scientemente contro verità attestato l'esistenza di malattie, od infermità,
ovvero avrà aggravati i pericoli delle malattie od infermità esistenti, sarà
punito con la destituzione, la quale potrà secondo i casi essere
accompagnata dal carcere militare.
182. - Il militare che avrà contraffatti sigilli, bolli o qualunque altro
marchio soliti ad opporsi sugli atti o titoli relativi al servizio militare,
andrà soggetto alla pena stabilita dall'art. 179.
DELLA PREVARICAZIONE E DELLA INFEDELTÀ.
188. - Il militare che investito di funzioni
amministrative avrà trafugato o sottratto somme di denaro o carte di credito
che le rappresentino, documenti, titoli, sarà punito coi lavori forzati a
tempo se il danno summentovato ascenderà a lire cinquemila; se esso invece
sarà inferiore a tal somma, sarà inflitta la pena della reclusione
ordinaria, la quale non potrà mai essere minore di anni cinque se il danno
eccede le lire cinquecento.
195. - Il militare che avrà fraudolentemente mescolato o sostituito foraggi,
materie o derrate a quelli stati confidati alla sua custodia, o stati posti
sotto la sua vigilanza, ovvero ne avrà alterato la natura o quantità, o li
avrà scientemente distribuiti, sarà punito col carcere militare non minore
di mesi sei, estensibile alla reclusione militare, la quale non potrà
eccedere gli anni sette.
199. - Il militare incaricato delle funzioni di portalettere che
deliberatamente aprirà o sopprimerà una lettera od un piego suggellato,
diretti a militari, sarà punito col carcere militare, estensibile alla
reclusione militare non maggiore di anni due e senza pregiudizio delle
maggiori pene se il fatto da lui commesso importasse un più grave reato.
DELLA CORRUZIONE.
200. - Il militare che nell'esercizio di
funzioni giudiziarie od in cose ad esse attinenti, o nell'esercizio di
funzioni amministrative o sanitarie, avrà ricevuto donativi o rimunerazioni,
od anche solo accettate promesse per fare un atto, sebben giusto, del
proprio ufficio, sarà punito con la destituzione, se ufficiale, e col
carcere militare se sottufficiale o caporale.
201. - Il militare che nelle circostanze enunciate nell'articolo precedente
avrà, per doni o rimunerazioni ricevute, o promesse accettate, commesso un
atto ingiusto, o si sarà astenuto dal fare un atto di sua particolare
attribuzione sarà punito con la reclusione militare estensibile a cinque
anni; questa pena non sarà minore d'anni due e potrà estendersi ad anni
sette se il colpevole è ufficiale.
205, - Se la corruzione sia solo stata tentala e non abbia avuto alcun
effetto, i militari autori di questo tentativo, saranno puniti col carcere
militare.
DELLA VENDITA, PEGNO OD ALIENAZIONE QUALUNQUE DI EFFETTI MILITARI.
212. - Il sottufficiale, caporale o soldato
che avrà venduto, fatto vendere, dato in pegno, donato, permutato od
alienato in qualunque altra maniera, oggetti di vestiario o di equipaggio,
salvo i casi in cui ne è permessa la vendita, incorrerà nella pena del
carcere militare estensibile a mesi sei.
La stessa pena sarà inflitta al militare che rendesse inservibili alcuni
degli oggetti avanti descritti.
Sarà tuttavia in facoltà del comandante del corpo di sottoporre per la prima
volta i colpevoli dei reati sovraindicati a semplici pene disciplinari,
qualora il valore dell'oggetto o degli oggetti non oltrepassi le lire dieci.
DEI FURTI, DELLE TRUFFE ED APPROPRIAZIONI INDEBITE.
214. - Il furto commesso da militari a
pregiudizio di altri militari in caserma o in qualunque altro luogo ove
abbiano stanza, benché momentanea, sarà punito col carcere militare non
minore di mesi quattro o col minimo della reclusione militare.
215. - Se il valore della cosa rubata è maggiore delle lire cinquanta e non
supera le lire cinquecento, sarà inflitta la reclusione militare da due anni
a cinque.
216. - Il furto ovunque commesso dal soldato verso il superiore al cui
servizio personale si trovi addetto, o il furto commesso mediante rottura,
scalata o chiavi false, o quello di cosa il di cui valore superi le lire
cinquecento, saranno puniti con la reclusione ordinaria non minore di anni
cinque.
220. - I reati di truffa, abuso di confidenza ed appropriazione indebita
commessi da un militare a danno di altro militare saranno puniti nel modo
seguente, salvo sempre le pene maggiori se vi è stato reato di falso o di
prevaricazione:
1) col carcere militare se il danno non eccede le lire cinquanta;
2) con la reclusione militare estensibile ad anni cinque, se il danno è
maggiore delle lire cinquanta e non supera le lire cinquecento ;
3) con la reclusione militare non minore di cinque anni estensibile a dieci,
qualora il danno ecceda le lire cinquecento.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ASSISE MILITARI ED ONORIFICENZE.
233. - Il militare che avrà pubblicamente
portato assise, distintivi di grado militare o decorazioni che non gli
appartengono, sarà punito col carcere militare.
234. - Il militare che accetterà funzioni, pensioni od onorificenze da
Potenze straniere senza autorizzazione del Governo, incorrerà nella pena
della dimissione se ufficiale, ed in quella della rimozione dal grado se è
sottufficiale, o caporale, oltre le pene stabilite dal diritto comune.
Specchio delle principali figure di reato e pene corrispondenti |
|
Reati | Pene |
1) Tradimento, spionaggio. | 1) Morte previa degradazione |
2) Arruolamento a favore del nemico | 2) id. id. |
3) Resa non necessaria di fortezza | 3) Morte |
4) Militare che abbandona il posto in guerra | 4) id. |
5) Sentinella addormentata (in tempo di guerra) | 5) Reclusione militare da 3 a 10 anni. |
6) Sentinella che abbandona il posto (in pace) | 6) 1 anno di reclusione militare. |
7) Militare ubbriaco in servizio (in pace) | 7) Da 2 a 6 mesi di carcere militare. |
8) Disubbidienza (in servizio e in tempo di pace; in guerra) | 8) Carcere militare; 5 anni reclusione militare. |
9) Rivolta | 9) Morte agenti principali; 3 a 10 anni reclusione militare ai complici. |
10) Ammutinamento | 10) 5 anni di reclusione militare agli agenti principali; 6 mesi a 1 anno carcere militare ai compiici. |
11) Insubordinazione: b) insulti o minacce ad un superiore |
11) a) Morte se il superiore è ufficiale, reclusione militare da 5 a 20 anni se è sottufficiale o caporale. b) Pene meno gravi. |
12) Diserzione: b) in tempo di guerra c) in tempo di pace |
12) a) Morte
previa degradaz. b) Reclusione militare da 3 a 5 anni. e) Reclusione milit. (minimo). |
13) Abuso di autorità | 13) Reclusione militare fino a 5 anni. |
14) Ferite e percosse fra militari di grado uguale | 14) Carcere militare; reclusione militare fino a 3 anni. |
15) Mutilazione volontaria in pace od in guerra per sottrarsi al servizio militare | 15) Reclusione militare od ordinaria secondo i casi. |
16) Calunnia | 16) Pena uguale a quella subita dal calunniato. |
17) Diffamazione | 17) Carcere o reclusione militare. |
18) Falso (a danno dell'amministrazione dello Stato) | 18) Reclusione ordinaria. |
19) Prevaricazione | 19) Reclusione ordinaria. |
20) Infedeltà (funzionario che abusa della propria posizione a suo vantaggio) | 20) Reclusione militare estensibile fino a 7 anni. |
21) Corruzione (militari che ricevono donativi per compiere un atto giusto od ingiusto del proprio ufficio) | 21) Reclusione militare fino a 7 anni. |
22) Vendita, pegno ed alienazione di oggetti militari | 22) Fino a 6 mesi di carcere militare. |
23) Furto perpetrato in caserma a danno di militari o dell'amministrazione militare | 23) Reclusione militare oppure ordinaria, secondo i casi. |
24) Truffa, abuso di confidenza, appropriazione indebita | 24) Carcere militare, sino a 10 anni di reclus. militare. |
25) Uso indebito di assise e distintivi | 25) Carcere militare. |
NOTE
1) La Commissione Ministeriale incaricata della redazione dei progetti definitivi dei codici e delle leggi penali militari ha elaborato i seguenti volumi:
I. - Progetto definitivo del cod. pen. militare di pace. - A. 1939-XVII.
II. - Progetto definitivo del cod. pen. militare di guerra. - A. 1939-XVII.
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